Con
la sentenza n. 3505/2015 depositata il 14 luglio 2015, la quarta sezione del
Consiglio di Stato si pronuncia in merito alla distinzione tra il restauro e il
risanamento conservativo, da un lato, e la ristrutturazione edilizia,
dall'altro.
Per
quanto riguarda il restauro e il
risanamento conservativo, di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) del DPR
380/2001, si tratta di un’attività rivolta «… a conservare l'organismo edilizio
e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali (di esso) …, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili …». Poiché il restauro ed il
risanamento implicano anche «…il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso…», l'eliminazione
di elementi o estranei, o deteriorati di tale organismo preesistente non consente
di fare confusione con la ristrutturazione edilizia.
nfatti,
la ristrutturazione edilizia “si
configura nel rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e
nell'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile,
incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento, che
invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la
struttura dell'edificio (nella sua lata accezione di componenti strutturali
originali o meramente riproduttivi) e la distribuzione interna della sua
superficie”.
SENTENZA
N. 3968/2013. Di recente la quarta sezione del Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 3968 del 25 luglio 2013, “ha ribadito i capisaldi dell’istituto,
riconoscendo il restauro ed il risanamento, fin dall'art. 31 della l. 5 agosto
1978 n. 457, in quell’insieme sistematico di opere anche sulla struttura
(compresi il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio) che rispettino gli elementi fondamentali dell'organismo
edilizio e ne assicurino le destinazioni d'uso compatibili con questi ultimi.
Sicché la differenza tra
essi e la ristrutturazione edilizia risiede essenzialmente nella conservazione
formale e funzionale dell'organismo edilizio, che connota i primi rispetto alla
seconda”.
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