Pubblicato
sulla G.U.U.E. n. L 3/16 del 5 gennaio 2016, il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016,
che stabilisce il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
o European Single Procurement Document (ESPD)
.
A
decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della
direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per
l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della
direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato
2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato
1 del presente regolamento.
Il
presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il
DGUE è un’auto-dichiarazione con la quale l’operatore economico fornisce una
prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da
autorità pubbliche o terzi. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi che
gravano sugli operatori economici e le PMI, che finora dovevano adempiere a
numerosi oneri amministrativi tra i quali la produzione di un considerevole
numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di
selezione. Grazie al DGUE la Commissione stima che l’onere amministrativo per
le imprese sarà ridotto oltre l’80%.
Ora
l’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE “settori ordinari” prevede che:
“Al
momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le
amministrazioni aggiudicatrici accettano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o
terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le
seguenti condizioni:
- non si trova in una delle situazioni di
cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono
essere esclusi;
- soddisfa i pertinenti criteri di
selezione definiti a norma dell’articolo 58;
- se del caso, soddisfa le norme e i
criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65”.
Solo
il vincitore dovrà fornire la documentazione originale. Il DGUE elettronico
potrà essere predisposto utilizzando le piattaforme gratuite che saranno messe
a disposizione dalla Commissione Europea. Le versioni telematica e cartacea
coesisteranno fino al 18 aprile 2018.
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