La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15184 del 19 aprile 2012 della III
Sezione penale, ricorda che, in tema di adempimenti in materia di opere in
cemento armato (artt. 65 e 72, D.P.R. 380/2001 TU edilizia), l’omessa denuncia
costituisce un reato omissivo proprio configurabile in capo al costruttore, a
carico del quale la legge pone in via esclusiva l'obbligo di denuncia; sicché,
non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a
rispondere del reato de quo. In particolare, il reato omissivo non si estende
né al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l'obbligo di impedire
l'omissione della denuncia in questione, né ad altri soggetti. Il committente o
il direttore dei lavori potranno rispondere del reato in esame soltanto qualora
abbiano in concreto compiuto atti tali da configurare un concorso materiale o
morale con il costruttore (come, ad esempio, quando la denuncia sia stata
omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori).
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