Pubblicata
sulla G.U. n. 162 del 13/07/2012 la L. 12/07/2012, n. 100, di conversione delD.L.15/05/2012, n. 59 recante «Disposizioni urgenti per il riordino della
Protezione Civile».
Il
decreto-legge ha l’obiettivo di riorganizzarne la struttura operativa e
accelerare i tempi d’azione del Servizio nazionale per la protezione civile. Rimandando al testo per maggiori dettagli, in
particolare si segnalano le seguenti novità.
All'art.
5 della L. 24/02/1992, n. 225, è inserito il comma 1-bis, che così recita: «La
durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola,
superare i 60 giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere prorogato ovvero
rinnovato, di regola, per non piu' di 40 giorni».
Inoltre,
in merito alle ordinanze emanate per far fronte allo stato di emergenza, viene
sostituito il comma 2 del medesimo art. 5 della L. 225/1992, che ora prevede: «
[...] Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni
territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile
che ne cura l'attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine
alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti
dall'evento, nonche' agli interventi provvisionali strettamente necessari alle
prime necessita' nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate».
Nella
conversione in legge è stato soppresso l'art. 2 del D.L. 59/2012, che
introduceva una serie di misure dedicate alla copertura assicurativa su base
volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali.
Nessun commento:
Posta un commento