Con
sentenza n. 22 del 13 giugno 2012, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria
si è espresso in merito all'onere di specificazione in sede di offerta delle
parti di servizio assunte da ciascuna delle imprese associate nell'ipotesi di
Ati orizzontale.
L'Adunanza,
con la sentenza in oggetto, si è espressa in merito, precisando dapprima che la
distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali – oggi enunciata all’art.
37, commi 1 e 2, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, poggia sul contenuto delle competenze
portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una
determinata gara: l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le
imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per
l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre
l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria
apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle
delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di
loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace
per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della
capacità per le prestazioni secondarie scorporabili.
Considerando
che nel caso di specie si verte in fattispecie di gara d’appalto di servizi e
che l’aggiudicataria era, pacificamente, organizzata in forma di un’a.t.i.
(costituenda) orizzontale, l'Adunanza ha osservato che ai sensi dell’art. 11,
comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995, come sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 25
febbraio 2000, n. 65, applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice,
negli appalti di servizi, in caso di a.t.i., ‹‹l'offerta congiunta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista nel presente articolo››. In termini analoghi dispone la disciplina
oggi vigente.
Ad
avviso dell’Adunanza Plenaria, è più aderente al dato normativo e all’impianto
sistematico della disciplina degli appalti pubblici nel settore dei servizi, la
soluzione interpretativa secondo cui la citata disposizione, contenuta nell’art.
11, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995, sia applicabile indistintamente a tutte le
forme di a.t.i., orizzontali e verticali.
Ciò
innanzitutto perchè la disposizione in esame non contiene alcuna distinzione
tra a.t.i. orizzontali e verticali, al fine dell’obbligo di specificare le
‹‹parti›› di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa, talché tale
obbligo deve ritenersi operante per entrambe le forme di raggruppamenti di
imprese.
Inoltre
perchè, l’offerta contrattuale, che non contiene la specificazione delle
‹‹parti›› di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese associande o
associate, deve ritenersi parziale e incompleta, non permettendo di ben
individuare l’esecutore di una determinata prestazione nell’ambito dell’a.t.i.,
e rimanendo dunque indeterminato il profilo soggettivo della prestazione
offerta.
Pertanto, ha ritenuto che l’obbligo in questione, da assolvere a pena di esclusione al più tardi in sede di formulazione dell’offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie).
Pertanto, ha ritenuto che l’obbligo in questione, da assolvere a pena di esclusione al più tardi in sede di formulazione dell’offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie).
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