domenica 1 luglio 2012

RIMOZIONE RIFIUTI STRADE: LA COMPETENZA È DELL'ENTE PROPRIETARIO

Il Consiglio di Stato , con sentenza n. 3256 del 31 maggio scorso, segna un'importante svolta in materia di rifiuti, ed esattamente in materia di riparto di competenza tra Comune e Provincia per ciò che attiene alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle piazzole di sosta in esse situate.
I giudici di Palazzo Spada, annullando in toto la precedente pronuncia del Tar Campania n. 4182/2011, affermano la totale competenza della Provincia nell'attività di manutenzione, gestione e nel caso di specie di pulizia delle piazzole di sosta della strada provinciale.
Il Supremo Collegio, infatti, cassa la precedenza sentenza, considerando che “ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione”.
A suo dire, non può affatto negarsi che l'Amministrazione provinciale avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie quanto meno ad eliminare i rifiuti, obbligo tra l'altro derivante dall'obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada.
In definitiva: almeno quando si tratta di rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti sulla piazzola di sosta della strada provinciale è l'ente proprietario dell'infrastruttura di collegamento a dover provvedere alla bonifica dei luoghi.
Secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione (C.d.S., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2677; 13 gennaio 2010, n. 84).
E’ stato del resto puntualmente osservato (Cass. SS.UU. 25 febbraio 2009, n. 4472) che, seppure per un verso non può negarsi che l’articolo 14 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall’art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa (in termini, C.d.S., sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333; 22 marzo 2011, n. 4673; 16 luglio 2010, n. 4614), per altro verso “esigenze di tutela ambientale sottese alla predetta norma rendono evidente che il riferimento è a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stessa imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente”; è stato poi sottolineato che “…il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficacia custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi”.

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