Il
Consiglio di Stato , con sentenza n. 3256
del 31 maggio scorso,
segna un'importante svolta in materia di rifiuti, ed esattamente in materia di
riparto di competenza tra Comune e Provincia per ciò che attiene alla
manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle piazzole di sosta in esse
situate.
I
giudici di Palazzo Spada, annullando in toto la precedente pronuncia del Tar
Campania n. 4182/2011, affermano la totale competenza della Provincia
nell'attività di manutenzione, gestione e nel caso di specie di pulizia delle
piazzole di sosta della strada provinciale.
Il
Supremo Collegio, infatti, cassa la precedenza sentenza, considerando che “ai
sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari
provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro
pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non
limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde
siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione”.
A
suo dire, non può affatto negarsi che l'Amministrazione provinciale avrebbe
dovuto adottare tutte le misure necessarie quanto meno ad eliminare i rifiuti,
obbligo tra l'altro derivante dall'obbligo di custodia connesso alla
proprietà/appartenenza della strada.
In
definitiva: almeno quando si tratta di rimuovere i rifiuti abbandonati da
ignoti sulla piazzola di sosta della strada provinciale è l'ente proprietario
dell'infrastruttura di collegamento a dover provvedere alla bonifica dei
luoghi.
Secondo
un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell’articolo 14 del
Codice della strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle
autostrade) provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le
loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi,
non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta,
onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione (C.d.S.,
sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2677; 13 gennaio 2010, n. 84).
E’
stato del resto puntualmente osservato (Cass. SS.UU. 25 febbraio 2009, n. 4472)
che, seppure per un verso non può negarsi che l’articolo 14 del D. Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall’art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare
di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente
abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere
allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile
anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa (in termini, C.d.S., sez. V, 26
gennaio 2012, n. 333; 22 marzo 2011, n. 4673; 16 luglio 2010, n. 4614), per
altro verso “esigenze di tutela ambientale sottese alla predetta norma rendono
evidente che il riferimento è a chi è titolare di diritti reali o personali di
godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque
soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto,
tale da consentirgli - e per ciò stessa imporgli – di esercitare una funzione
di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa
essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia
dell’ambiente”; è stato poi sottolineato che “…il requisito della colpa
postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli
accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per
realizzare un’efficacia custodia e protezione dell’area, così impedendo che
possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi”.
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