Con
la Sentenza n. 179 del 11/07/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L.
31/05/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122, nella
parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di
servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di
propria competenza, ove non sia stata raggiunta l’intesa, entro il termine di
30 giorni, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere
sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province
autonome interessate.
In
particolare la Corte osserva che la norma impugnata reca la «drastica
previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di
dissenso, posto che il Consiglio dei Ministri delibera unilateralmente in
materie di competenza regionale, allorquando, a seguito del dissenso espresso
in conferenza dall’amministrazione regionale competente, non si raggiunga
l’intesa con la Regione interessata nel termine dei successivi trenta giorni:
non solo, infatti, il termine è così esiguo da rendere oltremodo complesso e
difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, ma dal suo inutile
decorso si fa automaticamente discendere l’attribuzione al Governo del potere
di deliberare, senza che siano previste le necessarie «idonee procedure per
consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (come,
peraltro, era invece previsto dall’art. 14-quater della L. 241/1990, nel testo
previgente, come risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 15/2005).
Il
Consiglio di Stato, con la sentenza 2488 del 02/05/2012, confermando la
precedente pronuncia del TAR, ribadisce che l’utilizzo del modulo
procedimentale della conferenza di servizi - che come tale non configura un
ufficio speciale della p.a., autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano -
non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale,
all’individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che un ricorso
avverso la determinazione finale assunta in conferenza di servizi va notificato
a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della conferenza medesima, hanno
espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere
di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare
modulo procedimentale in esame.
Nella
specie, la determinazione negativa della Regione in sede di conferenza di
servizi, adottata nell’ambito del procedimento autorizzatorio riferito alle
esigenze di difesa idraulica (di cui agli artt. 132 e 136 R.D. 368/1904) come
atto conclusivo, aveva natura provvedimentale e doveva essere impugnata
congiuntamente alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi
prodotta dal Comune quale amministrazione procedente.
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