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sulla G.U. n. 156 del 06/07/2012 la L. 06/07/2012, n. 94, di conversione delD.L. 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la realizzazione della
spesa pubblica, che rientra tra le misure di attuazione dell’attività di
revisione della spesa, cosiddetta spending review, ritenuta prioritaria dal
Governo per il superamento della crisi economica.
Il
provvedimento reca alcune modifiche al Codice dei Contratti (D. Leg.vo
163/2006) ed al relativo Regolamento (D.P.R. 207/2010).
Con
modifica all'art. 11, comma 10-bis, lettera b), del D. Leg.vo 163/2006, il
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto decorrente
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva non si applica più nel caso di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del
D.P.R. 207/2010.
Con
modifica agli artt. 120, comma 2, e 283, comma 2, è previsto,
nell'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, che la commissione apra in seduta pubblica i plichi contenenti le
offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei
documenti prodotti, anche per le gare in corso ove i plichi non siano stati ancora
aperti alla data del 09/05/2012 (inserito dalla legge di conversione).
Per
i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i
beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti
informatici di acquisto, viene abolito l'obbligo di riscossione dei diritti di
segreteria.
Entro
24 mesi le P.A. sono tenute ad adottare misure finalizzate al contenimento dei
consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche
attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia e anche nelle forme dei
contratti di partenariato pubblico privato. L'affidamento della gestione dei
servizi energetici deve avvenire con gara ad evidenza pubblica.
La
legge di conversione introduce l'art. 13-bis, recante modifiche alla disciplina
della certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni
e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Di particolare
importanza la disposizione che consente il rilascio del Documento unico di
regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di certificazione che attesti
la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti
delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Le modalità attuative saranno definite con apposito decreto ministeriale.
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