Con
la Sentenza n. 19439 del 23/05/2012 la Corte Suprema di Cassazione interviene
in materia di terre e rocce da scavo, in particolare sulla possibilità di
esclusione dalla disciplina dei rifiuti ed il conseguente impiego come
sottoprodotto.
In
merito la Corte chiarisce che non si rinviene una normativa più favorevole nel
D. Leg.vo 03/12/2010, n. 205, in seguito al quale viene definito sottoprodotto
«qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art.
184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis,
comma 2» e ciò per la mancanza della certezza dell'utilizzo e per la mancata
ottemperanza alle prescrizioni poste dai commi 3 e 4 del modificato art. 186
del D. Leg.vo 152/2006 (Codice Ambiente). Di tale articolo, infatti, il D.
Leg.vo 205/2010 ha soltanto previsto la futura abrogazione ad opera di un
decreto ministeriale (non ancora emanato) che dovrà definire i criteri
qualitativi e quantitativi dei sottoprodotti e, una volta adottato tale
decreto, troverà applicazione solo l'art. 184-bis dello stesso D. Leg.vo.
152/2006 disciplinante i sottoprodotti in generale.
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