Sul
Supplemento n. 141 alla G.U. n. 156 del 06/07/2012 è stato pubblicato il D.L.06/07/2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesapubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».
Il decreto-legge segue il precedente D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012.
Riconoscimento
della ruralità degli immobili ad uso abitativo
Il
comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge in commento proroga fino al 30/09/2012
il termine, di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011, entro cui restano
salvi gli effetti delle domande per l'attribuzione della categoria catastale
A/6 (per immobili ad uso abitativo) o D/10 (per immobili rurali ad uso
strumentale) ai fini del riconoscimento della ruralità, frmo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Il
comma 19 in oggetto agisce sul testo del D.L. 216/2011 (Milleproroghe) che
aveva già prorogato il termine al 30/06/2012.
Riduzione
dell'IVA
L'art.
21 del decreto-legge in commento interviene sul testo del D.L. 98/2011, al fine
di rimodulare l'aumento dell'IVA. In pratica, nel periodo 01/07/2013-31/12/2013
(era 01/10/2012-31/12/2012) le aliquote IVA del 10 e 21% saranno incrementate
del 2%. Successivamente, dal 01/01/2014, dette aliquote saranno rideterminate
nella misura dell'11 e 22% (quindi una diminuzione ove era in precedenza
previsto un ulteriore incremento dello 0,5% che avrebbe portato le aliquote al
12,50% e 23,50%).
Tale
previsione non si applica qualora entro il 30/06/2013 (era il 30/09/2012) siano
entrati in vigore i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed
assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale,
nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore
fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da
determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a
6.560 milioni di euro a decorrere dal 2013 (era 13.119 milioni di euro per il
2013 e 16.400 annui a decorrere dal 2014.
Centrali
di committenza
Viene modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei Contratti), che prevede, per i Comuni fino a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni o apposito accordo consortile. L'art. 1, comma 4, del D.L. in commento, aggiungendo un nuovo periodo, prevede la possibilità per gli stessi Comuni di effettuare acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’art. 26 della L. 488/1999, ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010.
Viene modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei Contratti), che prevede, per i Comuni fino a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni o apposito accordo consortile. L'art. 1, comma 4, del D.L. in commento, aggiungendo un nuovo periodo, prevede la possibilità per gli stessi Comuni di effettuare acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’art. 26 della L. 488/1999, ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010.
Società
pubbliche e in house
A decorrere dal 01/01/2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200.000 euro annui.
A decorrere dal 01/01/2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200.000 euro annui.
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