Il
Consiglio di Stato, con sentenza n.
03699 del 21 giugno 2012,
ha rigettato il ricorso presentato da un' ATI, che era stata esclusa da una
gara per mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte del legale
rappresentante della ditta capogruppo.
Ad
avviso dei giudici d'appello, corretto è stato l'operato della Commissione di
gara che avendo rilevato che l'offerta tecnica risultava priva della firma del
rappresentante legale della ditta capogruppo, l'aveva ritenuta non validamente
presentata, per cui la stessa non era stata esaminata dalla Commissione, che
aveva subito stabilito l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. in questione.
Infatti, ha ritenuto il Consiglio che benchè l'offerta fosse inserita in
apposita busta sigillata conformemente al disciplinare di gara, non aveva
alcuna validità in quanto l'offerta non sottoscritta non è negozialmente
imputabile ad alcuno.
Ha
rilevato inoltre, come tale offerta, fosse mancante di uno degli elementi
essenziali, richiesti dal bando, integrando così una causa di esclusione del
concorrente dalla gara d’appalto.
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