TAR
LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - sentenza 15 gennaio 2013 n. 116
E’
illegittimo il rigetto di una istanza ostensiva avanzata dalla ditta seconda
classificata in graduatoria, tendente ad ottenere copia dell’offerta presentata
dall’aggiudicataria, che sia motivato con riferimento alla necessità di
tutelare la segretezza del know-how aziendale e quella relativa ai rapporti
commerciali, nel caso in cui, da un lato, la domanda di accesso sia stata
avanzata a fini difensivi, e dall’altro, l’attività da svolgere a seguito
dell’aggiudicazione dell’appalto sia sostanzialmente priva di un segreto
tecnico o commerciale.
Ricopre
quindi una posizione qualificata all'esercizio del diritto di accesso, a tutela
di un interesse evidentemente funzionale ad una eventuale azione giudiziaria,
avverso gli atti di gara.
Nel
provvedimento di diniego viene richiamato l’art 13 comma 5 lett. a) del D. Lgs.
n. 163 del 2006, in base al quale: "Fatta salva la disciplina prevista dal
presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali
misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti
nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente,
segreti tecnici o commerciali".
Secondo
la prevalente interpretazione la disposizione ha introdotto un'ipotesi di
speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da
applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della
tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati
dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta (Cons. St., Sez. VI,
30.7.2010 n. 5062, 19.10.2009, n. 6393).
Nella
specie, la Provincia ha richiamato la disposizione sopra riportata, senza
tuttavia rappresentare quali fossero le specifiche ragioni di tutela del
segreto industriale e commerciale, in riferimento a precisi dati tecnici, dati
che avrebbero già dovuti essere indicati in sede di offerta.
Mentre
di tale indicazione non vi è alcuna prova.
La
disposizione si riferisce infatti a documentazione suscettibile di rivelare il know-how
industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti,
in modo da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro
possano utilizzare l'accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute
da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno
del mercato.
E’
difficile immaginare in un servizio di manutenzione del verde, in cui sono
utilizzati ordinari mezzi agricoli e viene utilizzato personale tecnico con
funzioni di operatore giardiniere, quale possa essere il "segreto tecnico
o commerciale" da tutelare, dal momento che ciò che assume maggiore
rilevanza, anche in termini di punteggio nella gara, è l’aspetto organizzativo
del servizio (cioè la ripartizione del lavoro, la tipologia di interventi operativi,
il contratto di lavoro applicato e il piano di formazione dei dipendenti)
ambito in cui non è configurabile un know-how commerciale o industriale.
Pertanto,
a fronte dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, in
assenza di una esplicita e comprovata esistenza di segreto industriale o
commerciale custodito negli atti di gara, il diritto di accesso non poteva
essere escluso.
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