T.A.R.
CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 14 gennaio 2013 n. 56
In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici,
le disposizioni che prescrivono l’indicazione degli oneri di sicurezza nelle
gare di appalto (art. 86 comma 3-bis, e l’art. 87 comma 4, d. lg. 12 aprile
2006 n. 163; l’art. 26 comma 6, d. lg. 9 aprile 2008 n.81) sono norme di
ordine pubblico in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei
lavoratori; pertanto, è obbligatoria la specifica indicazione degli oneri di
sicurezza nella predisposizione delle offerte, a prescindere dalla
circostanza che la lex specialis rechi alcuna indicazione al riguardo
(principio che trova applicazione anche negli appalti di servizi).
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Le
disposizioni che prescrivono l’indicazione degli oneri di sicurezza nelle gare
di appalto (art. 86, comma 3-bis, e l’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del
2006; l’art. 26, comma 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) sono norme di
ordine pubblico in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei
lavoratori.
In
questa prospettiva si colloca anche il c.d. decreto sviluppo (d.l. n. 70/2011),
il quale, con l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 81 d.lgs. n. 163/06, ha
chiarito, in chiave rafforzativa, la necessità di indicare gli oneri per la
sicurezza, specificando che l’offerta migliore è determinata, tra l’altro, al
netto di tale voce.
Ne
consegue, secondo una giurisprudenza cui il Collegio aderisce, l’obbligatorietà
della specifica indicazione degli oneri di sicurezza nella predisposizione
delle offerte, a prescindere dalla circostanza che la lex specialis rechi
alcuna indicazione al riguardo, che trova applicazione anche negli appalti di
servizi (Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n.1172; Cons. Stato, sez. III,
03-10-2011 n.5421).
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