giovedì 17 gennaio 2013

ONERI DELLA SICUREZZA


T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 14 gennaio 2013 n. 56
In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, le disposizioni che prescrivono l’indicazione degli oneri di sicurezza nelle gare di appalto (art. 86 comma 3-bis, e l’art. 87 comma 4, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163; l’art. 26 comma 6, d. lg. 9 aprile 2008 n.81) sono norme di ordine pubblico in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori; pertanto, è obbligatoria la specifica indicazione degli oneri di sicurezza nella predisposizione delle offerte, a prescindere dalla circostanza che la lex specialis rechi alcuna indicazione al riguardo (principio che trova applicazione anche negli appalti di servizi).
Le disposizioni che prescrivono l’indicazione degli oneri di sicurezza nelle gare di appalto (art. 86, comma 3-bis, e l’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006; l’art. 26, comma 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) sono norme di ordine pubblico in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori.
In questa prospettiva si colloca anche il c.d. decreto sviluppo (d.l. n. 70/2011), il quale, con l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 81 d.lgs. n. 163/06, ha chiarito, in chiave rafforzativa, la necessità di indicare gli oneri per la sicurezza, specificando che l’offerta migliore è determinata, tra l’altro, al netto di tale voce.
Ne consegue, secondo una giurisprudenza cui il Collegio aderisce, l’obbligatorietà della specifica indicazione degli oneri di sicurezza nella predisposizione delle offerte, a prescindere dalla circostanza che la lex specialis rechi alcuna indicazione al riguardo, che trova applicazione anche negli appalti di servizi (Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n.1172; Cons. Stato, sez. III, 03-10-2011 n.5421).

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