Con
la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese (G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012), all’art.8 sono state
dettate disposizioni per l’innovazione dei sistemi di trasporto riguardanti:
·
Bigliettazione
elettronica nel trasporto pubblico locale
· diffusione e utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale
· servizi relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio effettuati anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione
· requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico
· formazione di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da parte degli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale
· istituzione di un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
· diffusione e utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale
· servizi relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio effettuati anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione
· requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico
· formazione di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da parte degli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale
· istituzione di un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
Art. 8. Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
1.
Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i
servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i
costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione
di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e
di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro novanta giorni dal presente decreto, sono adottate, in coerenza con il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine
di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle
soluzioni esistenti.
3.
Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di
assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e
le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore,
consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di
pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito
telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato,
previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione.
Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.
4.
Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei
sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e
nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessità di
ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai
sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento
costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo
coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio
nazionale:
a) uso
ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.
b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.
5.
Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto
intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:
a) la
predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.
5-bis.
All'articolo
176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 11 è
sostituito dal seguente:
«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.».
«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.».
6.
Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle
applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria
e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la
tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati
personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento
delle applicazioni e dei servizi ITS.
7.
Le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed
all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS , figuranti nelle specifiche
comunitarie adottate sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto
comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonché alla
legislazione nazionale di riferimento.
8.
Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di
servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in
possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria
competenza, da tenere costantemente aggiornata e consultabile, nei limiti
eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9.
In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione
di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone
l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e in funzione del
quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per
materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con
cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la
realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite
di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di
traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale
in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere
a livello nazionale e comunitario.
9-bis.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita
anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali
previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10
della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre
1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni.
9-ter.
Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni
normative di cui all'articolo
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni
interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410,
dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26
febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
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