Art. 34.
Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i
servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
52.
Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo
29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:
«Art.
285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - 1. Gli impianti termici
civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono
stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel
successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II
entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati
di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o
ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti
autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte
quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare
dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 288».
53.
L'articolo
5, comma 9, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: «9.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari
devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente,
fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori
di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta
efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla
pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN
15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla
vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».
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