Con
la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012)
sono state introdotte disposizioni in tema di amministrazione digitale comprese
le modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale. In particolare:
Art.
3-bis. Domicilio digitale del cittadino.
(articolo
introdotto dall'art. 4, comma 1, legge n. 221 del 2012)
Art.
6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
(articolo
introdotto dall'art. 5, comma 1, legge n. 221 del 2012)
Art. 9.
Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
Art. 9-bis.
Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione
Art. 15.
Pagamenti elettronici
Art.
3-bis. Domicilio digitale del cittadino.
(articolo
introdotto dall'art. 4, comma 1, legge n. 221 del 2012)
1.
Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e
cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione,
secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata rilasciata ai sensi dell'articolo
16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, quale suo domicilio
digitale.
2.
L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche
amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
3.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono
definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio
domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione
dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa
vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via
telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici
servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio
digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo
21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo
carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli
per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra
tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4-bis.
In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono
predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o
raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4-ter.
Le disposizioni di cui al precedente comma soddisfano a tutti gli effetti di
legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti
dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino
contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la
copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo
71.
4-quater.
Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui al comma 4-bis e
4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo
23-ter comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria
natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei
rapporti tra privati.
5.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
(articolo
introdotto dall'art. 5, comma 1, legge n. 221 del 2012)
1.
Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché
lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le
imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico
elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero
per lo sviluppo economico.
2.
L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di
indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o
collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.
L'accesso all'IN1-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai
professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a
tutti i cittadini tramite sito Web e senza necessità di autenticazione.
L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo
68, comma 3.
4.
Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e
dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale,
si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di
cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate
alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le modalità di accesso e di aggiornamento.
5.
Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme
con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di
cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria
competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle
Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine
di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9. Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione
digitale
1.
Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a)
all'articolo
21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole "dispositivo di
firma" sono inserite le seguenti: "elettronica qualificata
o digitale";
0b)
all'articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli
atti di cui all'articolo
1350, primo comma, n. 13, del codice civile soddisfano comunque il
requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale. ";
0c)
all'articolo
23-ter, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulle copie
analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa
un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia
per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento
informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia
analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo del presente
comma sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e
non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con
sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi
software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita
disponibilità»;
a)
l'articolo
52 è sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche
amministrazioni) ...»
(omissis)
b) l'articolo 68, comma 3 è sostituito dal seguente:
b) l'articolo 68, comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a)
formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato
esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la
fruizione dei dati stessi;
b)
dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1)
sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da
parte di chiunque,
anche
per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2)
sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati
aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte
di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3)
sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire,
con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri
oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a
tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento
dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fomite dalla
Direttiva Europea sul riutilizzo dell'Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE),
recepita con decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».
2.
All'articolo
1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
è inserita la seguente: «n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006,
n. 36;».
3.
In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento
ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4.
Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o
agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o
internet»;
b)
all'articolo 4:
1)
al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia
Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel
rispetto della normativa internazionale.»;
2)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.
I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito
delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo
sviluppo del sistema informatico.».
5.
All'articolo
4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità
di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la
predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre
2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».
parola: "affissione" è
sostituita dalla seguente: "pubblicazione".
6.
Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le
seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione»;
b)
all'articolo
13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei
temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili
indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i
criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;
d)
all'articolo
54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili,»;
e)
all'articolo
57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite
le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
f)
all'articolo
71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le
seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
6-bis.
All'articolo
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata
nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i
requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è
altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili».
6-ter.
All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
7.
Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel
proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato
di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria
organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali
attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del
piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto-legge. La mancata pubblicazione è
altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili.
8.
Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei
servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9
gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica,
all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione
fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore
a 90 giorni.
9.
L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata
pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7:
a)
è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 9-bis. Acquisizione di software da parte della pubblica
amministrazione
1.
All'articolo
68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito
dai seguenti:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a)
software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b)
riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica
amministrazione;
c)
software libero o a codice sorgente aperto;
c-bis)
software fruibile in modalità cloud computing;
d)
software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
e)
software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis.
A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all'acquisto,
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
effettueranno una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili
sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché
di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;
c)
garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla
normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto
conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo
i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di
accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione,
o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da
soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al
presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti
dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati,
esprime altresì parere circa il loro rispetto».
Art. 15. Pagamenti elettronici
1.
L'articolo
5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente:
«Art.
5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) ... »….omissis
2.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e
la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, da
adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto anche avvalendosi dell' Agenzia per l'Italia
digitale di cui al decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche
attraverso tecnologie mobili.
3.
Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione
dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18
giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con
il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle
funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono
tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono
in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
5.
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in
relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al
comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli
obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie
mobili.
5-bis.
Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono
avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica
di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento
abilitati ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5-ter.
Al comma 5
dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «La valutazione della conformità del sistema
e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di
firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite
linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo
di certificazione della sicurezza informatica».
5-quater.
All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis.
E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un
sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con
un fornitore di beni o servizi».
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