Art. 33-octies. Superamento del dissenso espresso nella
conferenza di servizi
1. Al comma
3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo
periodo è sostituito dai seguenti: «Se il motivato dissenso è espresso da
una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla
data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e
delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i
partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla
individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto
originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni,
è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione,
valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove
non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni,
le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate
a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio
dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate».
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