CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V - sentenza 10 gennaio 2013 n. 90
L’avvalimento
nelle gare di appalto, così come configurato dalla legge (art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006), deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi
sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, III,
18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in
questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell’istituto, finalizzato non già
ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a
consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara
ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n.
7592), garantendo l’affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture
appaltati; va pertanto esclusa dalla gara una ditta che, ai fini della
partecipazione, abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale manchi del
tutto l’autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento
necessario, rinviata ad un inammissibile futuro contratto da stipularsi in caso
di aggiudicazione
Si
rileva inoltre che la responsabilità
solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte
dell’impresa ausiliaria nei confronti dell’amministrazione appaltante
relativamente ai lavori oggetto dell’appalto, e che discende direttamente dalla
legge e si giustifica proprio per l’effettiva partecipazione dell’impresa
ausiliaria all’esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n.
2956, secondo cui l’impresa ausiliaria diventa titolare passivo di
un’obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del
concorrente, obbligazione che si perfeziona con l’aggiudicazione a favore del
concorrente ausiliato, di cui segue le sorti), non si può rinvenire nel caso di
specie, mancando del tutto l’autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o
di altro elemento necessario, rinviata ad un inammissibile futuro contratto da
stipularsi in caso di aggiudicazione (per tutto Cons. Stato, V, 18 novembre
2011, n. 6079);
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