Art. 34. Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e
i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed
i comuni
35.
A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio
2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione.
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