Con
la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese (G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012), sono state apportate
modifiche al Codice dei Contratti pubblici ed al relativo regolamento
riguardanti:
1. La dimostrazione del requisito della
cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta
2. Istituzione dell'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti presso l’AVCP
3. Svincolo delle garanzie
4. Opere poste in esercizio prima della
relativa collaudazione tecnico-amministrativa
5. Revisione triennale dell’attestato
SOA.
Art. 33-bis. Requisito della cifra d'affari realizzata
1.
All'articolo
357 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è inserito il
seguente: «19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31
dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo
di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando».
Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
1.
E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le
stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno
l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare
annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed
aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli
atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari
responsabili.
2.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di
funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.
Art. 33-quater. Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
Art. 33-quater. Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
1.
Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
113, comma 3, la parola: «75» è sostituita dalla seguente: «80» e
la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «20»;
b)
dopo l'articolo 237 è inserito il seguente capo:
«CAPO
IV-bis. - OPERE IN ESERCIZIO. ART. 237-bis. - (Opere in esercizio).
1.
Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in
parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione
tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per
la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona
esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun
benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle
condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di
collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione
del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per
motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo
il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in
esercizio.
2.
Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo
anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore
non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al
garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle
opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o
difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento
prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente
alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle
garanzie».
2.
La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i
contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il
termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere
dalla predetta data e ha durata di centottottanta giorni.
Art. 33-quinquies. Disposizioni in materia di revisione
triennale dell'attestato SOA
Il
termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119,
è prorogato al 31 dicembre 2013.
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