Il
22 gennaio 2015 entrerà in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015. Il Regolamento reca
“disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione
e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.
121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita
ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.
Sono
disciplinate le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione
antimafia. A tal fine, vengono
individuate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di
consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente,
dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.
Il
regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di collegamento della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati
(CED) di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché con
altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per
il rilascio della documentazione antimafia.
L’art.
Art. 29 “Immissione preliminare di dati nella Banca dati nazionale” prevede
che:
1.
Al fine di consentire la piena funzionalità della Banca dati nazionale sin dal
momento della sua attivazione, il Ministero dell’interno acquisisce dalle
Prefetture, prima del decorso del termine di cui all’articolo 99, comma 2 - bis , del Codice antimafia, i dati
di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3, riguardanti:
a)
la documentazione antimafia liberatoria rilasciata almeno nei dodici mesi antecedenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b)
le informazioni antimafia non direttamente interdittive adottate nei trentasei
mesi antecedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 1 -septies del decreto-legge 6 settembre 1982,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e
dell’articolo 10, comma 9, dell’abrogato decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente al periodo di vigenza di
quest’ultimo;
c)
i dati relativi alla documentazione antimafi a interdittiva adottata nei
trentasei mesi antecedenti all’entrata in vigore del presente regolamento.
2.
I predetti dati sono immessi dalle Prefetture nel sistema informatico della
Banca dati nazionale del Dipartimento per le politiche del personale
dell’Amministrazione civile.
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