Sulla
Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2015 sono stati pubblicati i decreti del presidente del consiglio dei
ministri 11 novembre 2014 – recante “Requisiti
per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con
il relativo elenco recante gli oneri informativi” e 14 novembre 2014 -
recante “Istituzione del tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri
informativi”.
L'art.
9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha istituito nell'ambito
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Anac)
l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una
centrale di committenza per ciascuna regione.
L'art.
9, comma 2, primo periodo del citato decreto prevede che i soggetti diversi da
quelli suddetti, che svolgono attivita' di centrale di committenza, richiedono
all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori.
Il
secondo periodo del medesimo art. 9, comma 2 stabilisce che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono
definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti
aggregatori, tra i quali il carattere di stabilita' dell'attività di
centralizzazione, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le
acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della
domanda.
CITTÀ METROPOLITANE,
ASSOCIAZIONI, UNIONI E CONSORZI DI ENTI LOCALI. Il Dpcm 11 novembre 2014 – pubblicato
sulla G.U. del 20 gennaio 2015 - stabilisce che richiedono l'iscrizione
all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti, i seguenti
soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attivita' di centrale di
committenza (ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163) con carattere di stabilita', mediante un'organizzazione dedicata allo
svolgimento dell'attivita' di centrale di committenza, per il soddisfacimento
di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:
a)
citta' metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del
decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
b)
associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra
gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita'
ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I REQUISITI. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori, tali soggetti devono nei tre anni solari precedenti la
richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure
finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o
superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a
200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000
euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del decreto, rileva ai fini
del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.
Ai
fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure, si tiene
conto anche delle procedure avviate:
a)
per le città metropolitane, dagli enti locali rientranti nell'area territoriale
della citta' metropolitana e delle province;
b)
per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, dai singoli enti locali
facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi
comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita'.
MODALITÀ OPERATIVE. L'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce,
con propria determinazione, le modalita' operative per la presentazione delle
richieste di iscrizione all'elenco.
I
soggetti in possesso dei requisiti, entro 45 giorni dalla pubblicazione della
determinazione, inviano all'Anac la richiesta di iscrizione all'elenco.
Per
le città metropolitane la richiesta di iscrizione all'elenco è inviata, nel
caso in cui la stessa citta' metropolitana non sia ancora subentrata alla
provincia corrispondente, dalla provincia medesima.
Scaduto
il termine per la presentazione delle richieste, l'Anac procede alla verifica
del possesso dei requisiti attraverso l'interrogazione della Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.
ISCRIZIONE ALL'ELENCO E
AGGIORNAMENTO.
L'Autorita' procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'elenco
dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul
piu' alto valore complessivo delle procedure avviate, fino al raggiungimento
del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori (di cui all'art. 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014) comprensivo dei soggetti
facenti parte dell'elenco.
L'Anac
entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede
all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori gia' iscritti
- con esclusione di Consip e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni
di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare
contestualmente eventuali modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione
all'elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti e non iscritti
all'elenco, inviano la relativa richiesta all'Anac che procede
all'aggiornamento.
Ai
fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco, l'Autorità anche su proposta
motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori può formulare proposte di
modifica dei requisiti.
Compiti,
attivita' e modalita' operative del suddetto Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori sono definiti dal Dpcm 14 novembre 2014 pubblicato anch'esso nella
Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio scorso.
Coordinato
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Tavolo tecnico è composto da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in
rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco. Al Tavolo
presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante
dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un
rappresentante dell'Autorita' nazionale anticorruzione con funzioni di uditore.
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