Sulla questione relativa
all’estensione dell’articolo 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici
anche ai contratti relativi a lavori pubblici, la sezione quinta del Consiglio
di Stato, con l'ordinanza n. 88/2015 depositata il 16 gennaio, ha rimesso la
soluzione all'Adunanza Plenaria.
Il
Consiglio di Stato evidenzia che «Le criticità che hanno caratterizzato il
percorso giurisprudenziale si annidano nella contraddittorietà che, in
apparenza, connota la terminologia utilizzata dal Legislatore nel quarto comma
dell’art. 87 del Codice degli Appalti. La norma, infatti, recita: “Non sono
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità
all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa
stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere
specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”».
Dalla
lettura di tale disposizione, osserva il CdS, «si ricava che mentre il primo
periodo ribadisce per tutti gli appalti che gli oneri della sicurezza non sono
soggetti a ribasso d’asta e devono essere conformi al piano di sicurezza e
coordinamento, il secondo periodo precisa, facendo riferimento esplicito questa
volta solo ai settori dei servizi e delle forniture, che l’indicazione relativa
ai costi della sicurezza deve essere sorretta da caratteri di specificità e di
congruità ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta».
Dopo
aver illustrato le due differenti opzioni interpretative maturate nella
giurisprudenza a causa dell'ambiguità della norma, il Consiglio di Stato ha
rimesso la questione all'Adunanza Plenaria chiedendo di «verificare se, in ogni
caso, la sanzione dell’esclusione debba essere comminata anche laddove
l’obbligo di specificazione degli oneri non sia stato prescritto dalla
normativa di gara; e se, ai fini della soluzione, possa avere rilievo la
peculiarità della fattispecie, data dalla circostanza che viene in rilievo un
appalto integrato, caratterizzato dall’affidamento congiunto della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla scorta di un
progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante».
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