Il
Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 che
fornisce le istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e
la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella
produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e
di manifestazioni fieristiche alla luce del cosiddetto “Decreto Palchi” - Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.
Con
il decreto 22 luglio 2014, del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88,
comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013
di conversione del D.L. n. 69/2013 (Decreto Fare), le disposizioni che si
applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse
allo svolgimento delle relative attività".
L'articolo
32, comma 1, lettera g-bis, del Decreto Fare (DL 69/2013 convertito nella Legge
98/2013) ha aggiunto all'articolo 88 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo
Unico Sicurezza) il comma 2-bis che estende l'applicazione del Titolo IV
(Cantieri temporanei e mobili) agli spettacoli musicali, cinematografici e
teatrali e alle manifestazioni fieristiche.
Il
decreto interministeriale 22 luglio 2014 consta di alcuni allegati:
informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea (Allegato
I); modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese
esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) (Allegato II);
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e
di intrattenimento (Allegato III); elenco indicativo e non esauriente degli
elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al
punto 2.1.2. dell'allegato XV del d.lgs. 81Del 2008 (Allegato III.1);
informazioni minime sul quartiere fieristico (Allegato IV); contenuti minimi
del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del
d.lgs. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche (Allegato V); contenuti minimi
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
per le manifestazioni fieristiche (Allegato VI); elenco indicativo e non
esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del
PSC di cui al punto 2.1.2. (Allegato VI.1).
La
Circolare precisa che:
“Con le indicazioni di cui all'Allegato III
trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza
(POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale
9 settembre 2014”.
“Nel
caso in cui le Opere Temporanee abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare
nelle esclusioni di cui all'articolo 1, comma 3 del Dl, le interferenze fra le
varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la
cooperazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 26 del d.lgs n. 81 del
2008”.
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