E’
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, ed è
entrato in vigore lo stesso giorno, il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. decreto “mille proroghe”). La scadenza del
termine di conversione è prevista per il 1° marzo 2015.
In
materia di lavori pubblici:
1
- In considerazione dei maggiori tempi intercorsi per l'adozione del decreto
del MIT, di concerto con il MEF di cui all’art.3, comma 2 del D.L. n. 133/2014 (c.d. decreto “Sblocca Italia”), convertito
dalla L. n. 164/2014, si prevede, mediante una modifica delle lettere a) e b)
del citato art. 3, comma 2 (art. 8, comma 2):
- la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 del termine di
cantierabilità degli interventi di cui all’art. 3, comma 2, lettera a);
- la proroga del termine di appaltabilità (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 e
del termine di cantierabilità (dal 30 giugno 2015) al 31 luglio 2015, degli
interventi di cui all’art. 3, comma 2, lettera b).
2
- Con la modifica dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013,
in considerazione della grave crisi che ha investito il settore delle
costruzioni, si dispone la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015, della facoltà di corrispondere in favore
dell'appaltatore un’anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale,
purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto, nei
contratti pubblici di appalto relativi a lavori ex D. Leg.vo n. 163/2006
affidati a seguito di gare bandite
successivamente al 21 agosto 2013 (art. 8, comma 3).
3
- Con la modifica degli artt. 189, comma 5, del D. Leg.vo n. 163/2006 e 357,
comma 27 del D.P.R. n. 207/2010, si dispone la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 giugno 2015 della possibilità di
utilizzare, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata
idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione SOA in luogo della
presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, nelle procedure di
affidamento a contraente generale per eliminare il rischio effettivo di
creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati (art. 8,
commi 8 e 9).
4
- In materia di concessioni autostradali, con la modifica dell’art. 5
D.L. n. 133/2014, si prevede:
- la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 giugno 2015 del termine entro il
quale i concessionari di tratte autostradali nazionali dovranno sottoporre al
MIT le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure
di aggiornamento o revisione anche mediante l’unificazione di tratte
interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro
gestione unitaria, nonché un nuovo PEF, corredato di idonee garanzie e di
asseverazione da parte di soggetti autorizzati;
- la proroga (dal 31 agosto 2015) al 31 dicembre 2015 del termine entro il
quale dovrà intervenire la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita
convenzione unitaria (art. 8, comma 10).
5
- In materia ambientale, con la modifica dell’art. 1, comma 111, della L. n.
147/2014, si dispone la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 del
termine decorso il quale la mancata pubblicazione del bando di gara o il
mancato affidamento dei lavori relativi agli interventi immediatamente
cantierabili contenuti nell’Accordo di programma, da parte di soggetti titolari
di contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto
idrogeologico, comportano la revoca dei finanziamenti. Ciò, al fine di
consentire alle Regioni, che hanno in via di ultimazione la progettazione o
l’affidamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di
ultimare tali attività senza incorrere nella perdita del finanziamento concesso
altrimenti prevista (art. 9, comma 2).
6
- In materia ambientale, con la modifica dell’art. 11, comma 3-bis D.L. n.
101/2013 (conv. dalla L. n. 125/2013), si prevede la proroga (dal 31 dicembre
2014) al 31 dicembre 2015 del termine
fino al quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 188 (responsabilità
della gestione dei rifiuti), 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico
e scarico) e 193 (trasporti di rifiuti), del D. Leg.vo n. 152/2006, nella
versione antecedente alle modifiche introdotte dal D. Leg.vo n. 205/2010 (in
materia di SISTRI) nonché le relative sanzioni. Contestualmente, si prevede
che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI, di
cui all’art. 260-bis, commi da 3 a 9 D. Leg.vo n. 152/2006 e che le sanzioni di
cui al citato art. 260-bis, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1°
febbraio 2015 (art. 9, comma 3).
7
- In materia ambientale, si prevede, infine, la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 giugno 2015 del divieto, previsto
dall’art. 6, comma 1, lettera p) D. Leg.vo n. 36/2003, di conferimento in
discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 KJ/Kg (art. 9,
comma 1).
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