venerdì 16 gennaio 2015

MILLEPROROGHE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, ed è entrato in vigore lo stesso giorno, il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. decreto “mille proroghe”). La scadenza del termine di conversione è prevista per il 1° marzo 2015.
In materia di lavori pubblici:
1 - In considerazione dei maggiori tempi intercorsi per l'adozione del decreto del MIT, di concerto con il MEF di cui all’art.3, comma 2 del D.L. n. 133/2014 (c.d. decreto “Sblocca Italia”), convertito dalla L. n. 164/2014, si prevede, mediante una modifica delle lettere a) e b) del citato art. 3, comma 2 (art. 8, comma 2):
-       la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 del termine di cantierabilità degli interventi di cui all’art. 3, comma 2, lettera a);
-       la proroga del termine di appaltabilità (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 e del termine di cantierabilità (dal 30 giugno 2015) al 31 luglio 2015, degli interventi di cui all’art. 3, comma 2, lettera b). 
2 - Con la modifica dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013, in considerazione della grave crisi che ha investito il settore delle costruzioni, si dispone la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015, della facoltà di corrispondere in favore dell'appaltatore un’anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto, nei contratti pubblici di appalto relativi a lavori ex D. Leg.vo n. 163/2006 affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (art. 8, comma 3).
3 - Con la modifica degli artt. 189, comma 5, del D. Leg.vo n. 163/2006 e 357, comma 27 del D.P.R. n. 207/2010, si dispone la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 giugno 2015 della possibilità di utilizzare, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, nelle procedure di affidamento a contraente generale per eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati (art. 8, commi 8 e 9). 

4 -  In materia di concessioni autostradali, con la modifica dell’art. 5 D.L. n. 133/2014, si prevede:
-       la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 giugno 2015 del termine entro il quale i concessionari di tratte autostradali nazionali dovranno sottoporre al MIT le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria, nonché un nuovo PEF, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati;
-       la proroga (dal 31 agosto 2015) al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale dovrà intervenire la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria (art. 8, comma 10).

5 - In materia ambientale, con la modifica dell’art. 1, comma 111, della L. n. 147/2014, si dispone la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 del termine decorso il quale la mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori relativi agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell’Accordo di programma, da parte di soggetti titolari di contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico, comportano la revoca dei finanziamenti. Ciò, al fine di consentire alle Regioni, che hanno in via di ultimazione la progettazione o l’affidamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di ultimare tali attività senza incorrere nella perdita del finanziamento concesso altrimenti prevista (art. 9, comma 2).

6 - In materia ambientale, con la modifica dell’art. 11, comma 3-bis D.L. n. 101/2013 (conv. dalla L. n. 125/2013), si prevede la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 del termine fino al quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 188 (responsabilità della gestione dei rifiuti), 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (trasporti di rifiuti), del D. Leg.vo n. 152/2006, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D. Leg.vo n. 205/2010 (in materia di SISTRI) nonché le relative sanzioni. Contestualmente, si prevede che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI, di cui all’art. 260-bis, commi da 3 a 9 D. Leg.vo n. 152/2006 e che le sanzioni di cui al citato art. 260-bis, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015 (art. 9, comma 3).

7 - In materia ambientale, si prevede, infine, la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 giugno 2015 del divieto, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera p) D. Leg.vo n. 36/2003, di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 KJ/Kg (art. 9, comma 1).

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