Il
Ministero del Lavoro con l’interpello n. 26 del 31 dicembre 2014, in risposta a
una istanza di interpello presentata dalla Federazione Sindacale Italiana dei
Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), esprime il parere
del Ministero del Lavoro in merito al campo di applicazione del DI del
18/04/2014, cosiddetto “decreto capannoni”.
L’art.
62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del
Titolo II non si applicano “ai cantieri temporanei o mobili”. Con il DI del
18/04/2014 vengono individuate, secondo criteri di semplicità e
comprensibilità, le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza
competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico
nazionale allegato al medesimo.
L’obiettivo
della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l’organo
di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di
competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche
(strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.
Diversamente,
la notifica ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del
committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i
dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare una
corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle
costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul
lavoro.
Pertanto
la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 del
decreto in parola, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del
medesimo decreto.
Infine,
in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, per
Organo di vigilanza competente per territorio si intende l’Azienda Sanitaria
locale.
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