lunedì 12 gennaio 2015

CANTIERI TEMPORANEI - INTERPELLO SULLE INFORMAZIONI ALL'ORGANO DI VIGILANZA



Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 26 del 31 dicembre 2014, in risposta a una istanza di interpello presentata dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), esprime il parere del Ministero del Lavoro in merito al campo di applicazione del DI del 18/04/2014, cosiddetto “decreto capannoni”.
L’art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del Titolo II non si applicano “ai cantieri temporanei o mobili”. Con il DI del 18/04/2014 vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico nazionale allegato al medesimo.
L’obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro. 
Diversamente, la notifica ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.
Pertanto la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 del decreto in parola, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto.
Infine, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l’Azienda Sanitaria locale.

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