La
determinazione ANAC n.1/2015, esplicita le modalità operative di applicazione
del soccorso istruttorio, previsto dal comma 2-bis dell'articolo 38 e dal comma
1-ter dell'articolo 46 del codice dei contratti pubblici (introdotto dalla
legge 114/2014).
Dal
capitolo 1.2 relativo all’applicazione della sanzione si rileva che:
- La sanzione è fissata “in misura non
inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della
gara e comunque non superiore a 50.000 euro”;
- Le stazioni appaltanti sono tenute a
fissare negli atti di gara l’importo della sanzione (entro i limiti
normativamente previsti);
- Per gli appalti suddivisi in lotti, la
sanzione deve essere commisurata all’importo del lotto per cui si concorre.
- Non è prevista la possibilità di
graduare la sanzione in ragione della gravità dell’irregolarità commessa o in
relazione alle singole fattispecie escludenti contemplate nel comma 1 dell’art.
38;
- La sanzione individuata negli atti di
gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo
soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità
riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva;
- La sanzione è comminata esclusivamente
al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o
regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di RTI
(che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti) sia esso costituendo o
costituito;
- La sanzione deve essere comminata anche
all’impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca
una dichiarazione ex art. 38 carente (dichiarazione che deve essere prodotta ai
sensi dell’art. 49, co. 2, lett. c) del Codice);
- Nel caso di accordi quadro ed appalti
specifici, la disciplina del soccorso istruttorio, ivi compresa l’irrogazione
della sanzione, riguarda la singola procedura di gara, pertanto, se l’accordo
quadro prevede un successivo rilancio competitivo, la sanzione va applicata
anche alle carenze essenziali relative alle dichiarazioni dell’appalto
specifico;
- In caso di mancata regolarizzazione
degli elementi essenziali carenti, la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione
appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda all’incameramento
della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione
dipenda da una carenza del requisito dichiarato;
- All’incameramento non si dovrà procedere
per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del
soccorso istruttorio;
- E’ legittima la previsione nei bandi
della “sanzione” dell’incameramento della cauzione provvisoria in caso di
mancanze relative ai requisiti generali di cui all’art. 38, con riferimento a
tutti i concorrenti e non al solo aggiudicatario;
- Per tutti i casi di mancata
integrazione, a seguito di richiesta della stazione appaltante, che non
dipendano da una carenza del requisito, l’amministrazione aggiudicatrice
provvederà a segnalare il fatto all’Autorità che gestirà la comunicazione quale
notizia utile ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd) del d.p.r. 5 ottobre
2010, n. 207;
- La sanzione, nelle ipotesi sopra
indicate, potrà essere comminata anche nelle procedure ristrette nelle quali, almeno
nella fase iniziale, non è prevista la presentazione della garanzia
provvisoria;
- La funzione di garanzia non deve
determinare un aumento dell’importo della cauzione provvisoria;
- La cauzione deve essere reintegrata nel
caso venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, qualora il
concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento
diretto;
-
La
mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del
concorrente dalla gara.
-
Le
stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara l’obbligo di
reintegrazione, pena l’esclusione.
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