Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, 29 novembre 2014, n. 246/14 (Reg. Gen. 235/12)
La
Fascia di servitù idraulica pari a dieci metri (art. 96,
lettera f), R.D. n. 523 del 1904) o secondo la diversa misura fissata dal
regolamento, ha valore di vincolo assoluto di inedificabilità
Va applicato anche rispetto ad un corso d’acqua che, nello specifico sito, sia stato coperto o protetto da un consistente argine.
Va applicato anche rispetto ad un corso d’acqua che, nello specifico sito, sia stato coperto o protetto da un consistente argine.
Il
Comune, di fronte alla domanda di sanatoria, di un box costruito in prossimità
di un corso d’acqua pubblica, in violazione del divieto di cui alla lett.
f), dell’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 o di quello diverso fissato dal
regolamento, «... non poteva che negare il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria.
Come
la giurisprudenza ha più volte precisato il divieto di costruzione ad una certa
distanza dagli argini dei corsi d'acqua demaniali (c.d. fascia di servitù
idraulica) ha carattere assoluto ed inderogabile: pertanto nell'ipotesi di costruzione
abusi va realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l'art. 33
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sul condono edilizio il quale contempla
i vincoli di inedificabilità includendo appunto i casi in cui le norme vietino
in modo assoluto di edificare in determinate aeree. li Comune, quindi, doveva
solo verificare il rispetto del divieto di edificazione a distanza inferiore
rispetto a quella minima prescritta dall'art. 96, lett. f) r.d. n. 523 del
1904, come integrato dall'art. 83 del regolamento edilizio dall'art. 23 della
N. T.A. e, una volta accertata la violazione del suddetto divieto, non poteva
che negare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
L'art. 96, lett. f) r.d. n. 523 del 1904 non fa alcuna distinzione tra argini naturali ed artificiali, sicché è del tutto irrilevante che nel tratto in questione il torrente Lura sia stato delimitato da un muro di contenimento realizzato negli anni ottanta.
L'art. 96, lett. f) r.d. n. 523 del 1904 non fa alcuna distinzione tra argini naturali ed artificiali, sicché è del tutto irrilevante che nel tratto in questione il torrente Lura sia stato delimitato da un muro di contenimento realizzato negli anni ottanta.
Ugualmente
non può assumere rilevanza il fatto che il torrente Lura in quel tratto è
completamente coperto. La norma di cui all'art. 96, lett. f) cit. vale, infatti,
anche per i corsi d'acqua tombinati (in tal senso cfr., fra le altre, Cons.
Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4663; TSAP 4 aprile 1990, n. 30).
Tale
conclusione, pacifica in giurisprudenza, trova giustificazione nella finalità
del divieto di edificazione posto dal citato art. 96, che è non solo quella di
assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ed il loro
libero deflusso, ma anche quella di consentire uno spazio di manovra nel caso
si necessità di porre in essere attività di manutenzione delle condutture (cfr.
Cons. Stato, n. 4663 del 2009, cit.)
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