venerdì 16 gennaio 2015

LE REGOLE TECNICHE PER I DOCUMENTI INFORMATICI DELLA PA



Sulla Gazzetta Ufficialen. 8 del 12 gennaio 2015, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 che disciplina le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
Le suddette regole tecniche sono previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dall'art.23-ter, commi 3 e 5, dall'art. 40, comma 1 e dall'art. 41, comma 2-bis del Codice in materia di documenti amministrativi informatici e fascicolo informatico. 
Il decreto è composto da 17 articoli e da cinque allegati rispettivamente su: definizioni del glossario (allegato 1); specifiche tecniche relative ai formati (allegato n. 2); standard tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici (allegato n. 3); specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione (allegato n. 4); metadati (allegato n. 5).
Le specifiche tecniche sono aggiornate con delibera dell'Agenzia per l'Italia digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate sul proprio sito istituzionale.
Il provvedimento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche.

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