Il
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto
2014, n. 114, ha modificato con l’art. 39, rubricato «Semplificazione
degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di
contratti pubblici», gli articoli 38 e 46 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), che riguardano –
rispettivamente – i requisiti di ordine generale occorrenti per la
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i
documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle
cause di esclusione.
Per effetto di tale modifica, è stato inserito nell’art. 38 del Codice, il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte».
Per effetto di tale modifica, è stato inserito nell’art. 38 del Codice, il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte».
Nell’art.
46 del Codice è stato, invece, inserito il comma 1-ter a tenore del
quale «le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al
disciplinare di gara».
Le
predette disposizioni, ai sensi del citato art. 39 del d.l. 90/2014,
conv. in l. 114/2014, si applicano alle sole procedure di affidamento
indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Le norme sopra riportate sono finalizzate a superare le incertezze interpretative ed applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del Codice (oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci) mediante la procedimentalizzazione del soccorso istruttorio (che diventa doveroso per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in gara) e la configurazione dell’esclusione dalla gara come sanzione unicamente legittimata dall’omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie) (in tal senso, Ad.Pl. Cons. St. n. 16 del 30 luglio 2014).
Le norme sopra riportate sono finalizzate a superare le incertezze interpretative ed applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del Codice (oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci) mediante la procedimentalizzazione del soccorso istruttorio (che diventa doveroso per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in gara) e la configurazione dell’esclusione dalla gara come sanzione unicamente legittimata dall’omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie) (in tal senso, Ad.Pl. Cons. St. n. 16 del 30 luglio 2014).
Le
nuove disposizioni richiedono un coordinamento normativo, avendo riguardo alle
cause tassative di esclusione, così come previste dalla normativa
previgente – non modificata dalla nuova norma – e specificate nella
determinazione dell’Autorità n. 4 del 10 ottobre 2012, integrata e
modificata dalla determinazione n.1/2015 per le parti incompatibili (alla
luce della nuova disciplina sul soccorso istruttorio e delle indicazioni
al riguardo fornite con il presente atto).
La
nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere
utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato
dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la
presentazione dell’offerta o della domanda.
La
presente determinazione dell’Autorità è volta a dirimere i dubbi interpretativi
delle norme in esame.
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