Non sono legittimamente
esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa
indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle
quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della
pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.
Questo
il principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
con la sentenza n. 9/2015 depositata il 2/11/2015 (LEGGI QUI).
Con
un quesito è stato chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire la legittimità (rectius:
la doverosità) dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la
fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della
pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n.3, con la
quale è stato chiarito che l’obbligo, codificato all’art.87, comma 4, d.lgs.
cit., di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si applica anche agli
appalti di lavori.
A
questo problema l'Adunanza Plenaria dà “una risposta negativa, in quanto con la
medesima decisione dell’Adunanza Plenaria è stata espressamente esclusa la
sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli
oneri di sicurezza aziendale, che si risolverebbe in un’inammissibile
integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Ad. Plen. n.
3 del 2015, punto 2.10)”.
1 commento:
Sul soccorso istruttorio vi consiglio di consultare il sito www.easyius.it
ho trovato diversi articoli interessanti sul punto. Tra l'altro ho trovato una pronuncia che rimette all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione http://easyius.it/lavvalimento-e-il-soccorso-istruttorio-ladunanza-plenaria-e-chiamata-a-pronunciarsi/
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