La sentenza del Tar Umbria, Sez. I, 24 settembre 2021, n.683, affronta la questione relativa alla definizione della corretta nozione della fornitura con posa in opera.
La fornitura con posa in opera trova il suo tratto
distintivo rispetto alla fornitura semplice nella circostanza che la concreta ed
effettiva fruibilità del prodotto fornito implica lo svolgimento di ulteriori
attività strumentali e accessorie che si aggiungono alla mera consegna del
bene. La distinzione rileva anche ai fini dell'obbligo di indicazione separata
in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza
aziendali, poiché tale obbligo è escluso per le sole forniture senza posa in
opera, mentre vige per quelle con impiego di manodopera (articolo 95, comma 10,
D.lgs. 50/2016).
L'articolo
95, comma 10 del d.lgs. 50, nel sancire in termini generali l'obbligo di
indicazione separata in sede di offerta dei costi della manodopera (oltre che
degli oneri della sicurezza), esclude da tale obbligo alcune ipotesi
specifiche, tra cui le forniture senza posa in opera. La Corte di Giustizia UE
si è espressa positivamente in merito alla compatibilità con il diritto
comunitario di una norma come quella contenuta nel D.lgs. 50 che prevede
l'esclusione dalla gara del concorrente la cui offerta non contenga
l'indicazione separata dei costi della manodopera (e degli oneri della
sicurezza) senza l'obbligo per l'ente appaltante di attivare il soccorso
istruttorio e anche nell'ipotesi in cui tale indicazione separata non sia
esplicitamente prevista da una clausola del bando. Proprio la gravità delle
conseguenze collegate al mancato adempimento dell'obbligo previsto dalla norma
impone un'attenta analisi per individuare correttamente le specifiche ipotesi
in cui la stessa norma prevede un'esenzione dall'obbligo medesimo. In
particolare, occorre verificare quando una fornitura sia da considerare senza
posa in opera – con conseguente applicazione dell'esenzione – e quando invece
si tratti di una fornitura con posa in opera, per la quale vale la regola
generale dell'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera (e
degli oneri della sicurezza).
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