Con
la sentenza n. 1373/2021 il Tar Puglia ha affermato che il provvedimento di
esclusione dell'appaltatore costituisce competenza esclusiva del RUP anche se
non ha i poteri per impegnare all'esterno la stazione appaltante.
L'incarico
di RUP non implica, come requisito necessario, le funzioni dirigenziali visto
che la norma specifica (articolo 31 del Dlgs 50/2016) pone al centro del
procedimento amministrativo e della procedura di aggiudicazione il RUP che deve
essere considerato comunque «il dominus della procedura di gara con la
conseguenza che anche i provvedimenti di esclusione rientrano nella competenza
dello stesso».
In
sentenza si richiama la condivisa giurisprudenza secondo cui le «attribuzioni
del RUP sono definite come residuali e le stesse si estendono anche
all'adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara».
Questa
prerogativa trova una piena rispondenza nella centralità della figura e quindi
nel ruolo assegnato «nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e
controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle
modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente)
all'avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione
di originaria terzietà e separazione nel corso dell'intero ciclo dell'appalto
(Tar Trieste n. 450/2019)».
Con il richiamo giurisprudenziale al Tar Venezia n. 695/2018 si esplicita la
competenza del RUP piuttosto che del dirigente del settore interessato
dall'appalto.
Si
assiste, quindi, per effetto di questo consolidato orientamento
giurisprudenziale al "capovolgimento" di quanto previsto dalla legge
241/90 in tema di procedimenti amministrativi ordinari in cui il compito
dell'adozione dell'atto a valenza esterna compete al soggetto che dispone dei
poteri a rilevanza esterna (dirigente/responsabile del servizio) ai sensi
dell'articolo 6.
Negli appalti, invece, si assiste all'innesto di una sorta di disciplina
specifica che attribuisce detta competenza al RUP a prescindere dalla
circostanza che abbia poteri dirigenziali.
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