Il
MIMS con il parere n. 983 del 28 luglio 2021, risponde al quesito formulato
in merito alle varianti in corso d’opera.
D.
Quale percentuale massima di variazione contrattuale rispetto all'importo di
appalto originario è ammessa in una variante in corso d’opera motivata ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettere c) e b) del vigente Codice Appalti? Il comma 7
dello stesso articolo dice che l’aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. Il 50% si riferisce al prezzo di ogni
singola voce di appalto? Oppure al costo totale di appalto? Inoltre al comma 2
dell'art. 149, dello stesso Codice, si impone il limite del 20%, il cosiddetto
quinto d'obbligo. Come si conciliano il comma 7 dell'art. 106 con il comma 2
dell’art. 149?
R.
“Le modifiche di cui all'art. 106, c. 1 lett. b) e c) del Codice possono essere
compiute: a) senza una nuova procedura di affidamento b) con nuova procedura di
affidamento. Nel primo caso si veda l'art. 106, c. 7: " (...) il contratto
può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per
cento del valore del contratto iniziale (...) Per "prezzo" deve
intendersi il corrispettivo di appalto. Nel secondo caso si veda l'art. 108 del
Codice: "(...) le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti
condizioni sono soddisfatte: b) con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui
al comma 7 del predetto articolo". Nel settore dei beni culturali si
applica il limite dell'art. 149 del Codice e non trova applicazione il limite
dell'art. 106.
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