Tratto da Delibera Anac n. 461 del 16 giugno 2021, pubblicata in data 21/06/2021.
Premesso che:
l’articolo 106, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici che introduce la possibilità di prevedere, nei documenti di gara, la possibilità di apportare modifiche al contratto sottoscritto, senza limiti di importo, alle condizioni già indicate in apposite clausole dei documenti di gara;
l’articolo 106, comma 1, lettera c) del codice dei contratti pubblici, secondo cui è possibile apportare modifiche al contratto sottoscritto, nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto e, nei settori ordinari, sia contenuta nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale;
l’articolo 106, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che consente la modifica contrattuale se il valore della stessa è inferiore alle soglie fissate all'articolo 35 e ad una data percentuale del valore iniziale del contratto (10 per cento per i contratti di servizi e fornitura e 15 per cento per i contratti di lavori), a condizione che la variazione non alteri la natura complessiva del contratto;
l’articolo 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, secondo cui la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
Le modifiche contrattuali indicate al comma 1, lettera a),
dell’articolo 106 si concretizzano in variazioni già previste nei documenti di
gara iniziali, sebbene in termini meramente eventuali. Il verificarsi in concreto
dell’esigenza prospettata, infatti, non è certa, ma soltanto possibile.
Questo
tipo di variazioni possono essere realizzate senza limiti di importo, a
condizione che non abbiano l'effetto di alterare la natura generale del
contratto e che il valore della modifica sia calcolato nell’importo complessivo
del contratto, nel rispetto dell’articolo 35, del codice dei contratti
pubblici.
Le
modifiche sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne
fissano la portata, la natura e le condizioni di attuazione. La
predeterminazione degli elementi essenziali delle possibili, future modifiche
contrattuali nei documenti di gara, comporta l’assunzione, da parte del
concorrente, dell’impegno alla relativa, eventuale esecuzione, alle condizioni
già previste nelle pertinenti clausole.
Le modifiche indicate ai commi 1, lettera c) e 2
dell’articolo 106, sono invece collegate al verificarsi, in fase di esecuzione,
di fatti imprevisti e imprevedibili.
Si
tratta di modifiche che non sono state indicate nei documenti di gara perché,
al momento, non prevedibili, neanche in termini di mera possibilità. In
relazione a tali esigenze emerge, quindi, la necessità di regolare le modalità
e le condizioni di esecuzione, difettando, sia la preventiva disciplina, che
l’assunzione di un impegno da parte dell’aggiudicatario.
Il comma 12 dell’articolo in esame risponde proprio a tale
esigenza. Esso impone
all’aggiudicatario l’obbligo di eseguire le prestazioni aggiuntive alle stesse
condizioni previste nel contratto, nel solo caso in cui le modifiche siano
contenute nel limite di un quinto dell’importo originario.
È evidente, quindi, che la distinzione tra le due
fattispecie non è priva di conseguenze pratiche: le modifiche già previste nei
documenti di gara, al loro eventuale verificarsi, dovranno essere interamente
eseguite dal contraente alle condizioni ivi indicate, mentre le modifiche
impreviste e imprevedibili dovranno essere obbligatoriamente eseguite alle
condizioni indicate nel contratto originario soltanto se contenute nel limite
di un quinto dell’importo dello stesso.
Si
precisa che, in caso di accordo quadro, i limiti percentuali previsti dalla
norma in relazione alle specifiche fattispecie sono rapportati al valore
complessivo dell’accordo quadro.
Dette
modifiche si riflettono necessariamente sui contratti discendenti, i quali
possono essere modificati, nei limiti della nuova capienza dell’accordo quadro.
In caso di accordo quadro sottoscritto con più operatori economici, il quinto
d’obbligo è calcolato con riferimento all’importo dei singoli contratti discendenti.
In
questo caso, infatti, l’atto negoziale qualificabile come “contratto
originario” ai sensi del citato comma 12 è rappresentato dal contratto di
adesione contenente le condizioni di esecuzione del contratto cui l’operatore
economico si è impegnato.
Ciò
posto, si chiarisce che le modifiche di cui all’articolo 106, comma 1,
lettera a) sono realizzabili senza limiti di importo, al ricorrere dei
presupposti individuati dalla norma e alle condizioni già previste in apposite
clausole dei documenti di gara.
Il comma 12, della disposizione in esame, si applica invece
alle sole modifiche impreviste e imprevedibili, rese necessarie in fase di
esecuzione e non preventivamente disciplinate nei documenti di gara.
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