Il
MIMS con il parere n. 981 del 26 luglio 2021, risponde a un quesito
relativo all'incarico a dipendente di altra
amministrazione pubblica per collaudo di lavori pubblici.
L'art.
61 c. 9 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 dispone che "Il 50 per cento
del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di
segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo
del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di
amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del
personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la
medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico
per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. [...]." La giurisprudenza costituzionale e contabile evidenzia
il duplice obiettivo perseguito dalla disposizione dell’art. 61, c. 9, del DL
n.112/2008, di riduzione della spesa pubblica e di redistribuzione perequativa
delle risorse per il trattamento accessorio di dipendenti pubblici. La norma
trova applicazione anche nei confronti degli enti locali, con la destinazione
del 50% del compenso spettante al dipendente per l’incarico di collaudo
ricevuto da terzi “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico
accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni
singolo ente” (Corte conti, Sez. riun., delib. n. 58/2010; MEF – Dipartimento
RGS, circolare, n. 2/2010).
Il
MIMS fa rilevare che “il collaudo costituisce un procedimento obbligatorio
ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs n. 50/2016, necessario ai fini della
accettazione dell’opera o lavoro pubblici da parte della stazione appaltante.
In generale si ricorda che sussistono diverse prassi in uso per la
configurazione dell’attività di collaudo da parte di dipendenti di altre
amministrazioni, sia come incarico professionale sia come servizio tecnico; in
ogni caso una trattativa sul corrispettivo appare sempre possibile in
ottemperanza ai principi di cui all’art. 1 della L.241/1990.
Riguardo all’affidamento a dipendenti di altre
amministrazioni si ritiene preferibile la configurazione di incarico
professionale ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001. Ciò trova conferma
nell’interpello n. 289/2019 dell’Agenzia delle entrate, in cui l’Agenzia
ricorda che l’incarico di collaudo conferito ad un dipendente di altre
pubbliche amministrazioni ricade nella previsione di cui all’art. 53 del D.Lgs
165/2001, a mente del quale gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali
sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art. 53 co.6). Inoltre le
pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi
nei compiti e doveri di ufficio “che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente
autorizzati” (art. 53 co.2).
Ciò posto, nulla osta alla richiesta di un ribasso. Infatti
il corrispettivo, da porre a base di offerta per l’incarico da affidare, è
costituito dal compenso determinato applicando le tabelle del DM 17/06/2016
soggetto a ribasso, e dalle spese ed oneri accessori non soggette a ribasso. Al
suddetto corrispettivo si applicherà lo sconto percentuale unico offerto sul
compenso.
Relativamente alla riduzione del 50%, prevista dall’art. 61
comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con L. 6 agosto 2008
n.13 e richiamato espressamente dall’art. 102 co 6 D. Lgs n. 50/2016, trova
applicazione al compenso pattuito eventualmente ribassato.”
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