Sono
entrate in vigore il 7 aprile 2018 le Linee Guida Anac n. 1 - Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria - aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017 e pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.69 del 23 marzo 2018 con la Delibera
n. 138 del 21 febbraio 2018 dell'Autorità anticorruzione.
Con
riferimento alla necessità di tener conto delle modifiche apportate al d.lgs.
50/2016 ad opera del d.lgs. 56/2017, si evidenzia che quest’ultimo, per quanto
di interesse per le Linee guida in questione, ha in primo luogo ampliato
l’ambito oggettivo dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del
codice, ricomprendendo tra gli stessi anche l’attività del direttore
dell’esecuzione; pertanto, nell’elenco descrittivo delle prestazioni oggetto
della Linee guida è stato aggiunto l’incarico di direzione dell’esecuzione
(cfr. Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1. e punto 2.2.1), esplicitamente
richiamato, a seguito del correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Per
effetto dell’abrogazione dell’art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell’art. 217, co. 1,
lett. dd), del codice, come integrato dal decreto correttivo, sono stati
modificati i punti. 2.1. e 2.2. della Parte III, nella parte in cui
richiamavano il rispetto delle previsioni di cui all’art. 9, comma 2, penultimo
e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Inoltre,
il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 59, comma 1, del
codice, prevedendo ulteriori fattispecie contrattuali per le quali è
consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della
progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici; tali modifiche sono state
recepite alla Parte II, punto 5.1. Con il d.lgs. 56/2017 sono stati introdotti
anche due nuovi commi all’art. 59 (1-bis e 1-ter) che disciplinano la
possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva
ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o
innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della
stessa. Nelle Linee guida la modifica è stata recepita alla Parte II, punto
5.2., con il quale sono, altresì, fornite indicazioni operative in relazione
alla valutazione delle prevalenza e all’adozione della determina a contrarre.
Si
è ritenuto di inserire, accanto alla rotazione degli inviti, anche quella degli
affidamenti, in conformità alle modifiche apportate dal decreto correttivo
all’art. 36, commi 1 e 7, nonché alle linee guida n. 4 come aggiornate.
In
attuazione delle modifiche introdotte dal correttivo all’art. 32, co. 2, del
codice, con riferimento alla determina a contrarre in forma semplificata, è
stata modificata la Parte IV, punto 1.3.2, richiamando il contenuto della
determina medesima. La modifica introdotta nelle Linee guida recepisce anche la
precisazione inserita dal decreto correttivo all’art. 36, co. 2, lett. b), del codice
circa la non obbligatorietà in caso di affidamento diretto della previa
consultazione di due operatori economici.
PROCEDURE
DI AFFIDAMENTO. Per quanto concerne le procedure di affidamento, il decreto
correttivo, modificando l’art. 157, co. 2, del codice, ha sancito
l’applicabilità anche all’affidamento degli incarichi di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore
a 100.000 euro, delle procedure di gara di cui alla Parte II, Titoli III e IV
del codice, in luogo del ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta; è
stato, quindi, modificata la Parte IV, punto 2.1.1., delle Linee guida,
inserendo il richiamo a tutte le procedure di gara di cui sopra.
Un
ulteriore aggiornamento alle Linee guida è stato introdotto alla Parte IV,
punto 2.2.3.4., per tener conto della nuova formulazione dell’art. 47, co. 2,
del codice che richiama espressamente anche i consorzi stabili di società di
professionisti o di società di ingegneria, esplicitando le modalità per la
dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara definite dalla norma.
Infine,
il decreto correttivo ha introdotto alcune modifiche in relazione alla
validazione dei progetti, specificando che nel bando e nella lettera di invito
devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non più,
genericamente, l’intervenuta verifica (art. 26, co. 8) e disciplinando la
tempistica della validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un
appalto integrato (art. 26, co. 8-bis); è stata, pertanto, adeguata alle
novellate disposizioni normative la Parte VII, punto 1.3. e punto 1.5.
Per
quanto concerne le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente
dell’Autorità, si evidenzia che le stesse sono state recepite nella Parte IV,
punto 2.2.2.4; trattasi di specifiche in relazione a tipologie di servizi che
sono da ritenersi idonei ai fini della dimostrazione dei requisiti di
partecipazione in termini di fatturato e di servizi svolti, e che possono
aumentare le possibilità di qualificazione dei concorrenti ampliando la platea
dei possibili partecipanti alla procedura di gara. Possono, altresì, essere
utili indicazioni per la stazione appaltante nell’attività di verifica dei
requisiti, che possono contribuire a ridurre le possibilità di contenzioso.
Infine,
si è reso necessario modificare il punto 1.7, della Parte VI, per recepire il
tetto massimo per il punteggio economico fissato dal legislatore con
l’introduzione ad opera del correttivo del comma 10-bis dell’art. 95 del
codice. Il tetto massimo fissato, superiore a quello indicato nelle Linee
guida, ha reso necessario, al fine di garantire una corretta definizione dei
punteggi medesimi in sede applicativa, un adeguamento anche degli altri
punteggi; si è fatta attenzione a non comprimere eccessivamente i criteri ai
quali era già stato assegnato un punteggio basso.
ESTESO
L’AMBITO SOGGETTIVO DI PARTECIPAZIONE DEL GEOLOGO. Altri aggiornamenti delle
Linee guida si sono resi necessari per chiarire la portata di alcune norme e/
indicazioni delle Linee guida medesime, su segnalazioni pervenute dagli
stakeholders.
In
particolare, alla Parte II, punto 3, è stato esteso l’ambito soggettivo di
partecipazione del geologo all’interno della struttura di progettazione
stabilendo, in analogia a quanto previsto per i requisiti di partecipazione in
termini di organico, che lo stesso possa essere anche un dipendente o un
consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA. Sulla base del medesimo principio, e per evitare discriminazioni tra
società di ingegneria e professionisti singoli e associati, è stata
riconosciuta la possibilità per quest’ultimi di ricomprendere tra le unità
minime di tecnici le stesse figure previste per le società di ingegneria.
Ritenendo che le tipologie di figure idonee a qualificare l’operatore economico
alla partecipazione alla gara non possono essere diverse da quelle che poi
andranno ad eseguire la prestazione, anche per l’elenco dei professionisti
responsabili dell’espletamento dei vari servizi si è fatto richiamo alle
medesime figure professionali ritenute idonee per la dimostrazione del
requisito dell’organico medio e del numero di unità minime di tecnici di cui
alla Parte IV, punti 2.2.2.1, lettere d) ed e).
Alla
Parte II, punto 4, è stato specificato che «La stazione appaltante verifica che
la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra
i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi». La riformulazione del punto è apparsa
necessaria per una maggiore chiarezza, per evitare che le stazioni appaltanti
possano richiedere, in analogia a quanto avveniva in passato in applicazione
dell’art. 111 del d.lgs. 163/2006, una polizza di responsabilità civile
professionale specifica per l’attività oggetto di affidamento, atteso l’obbligo
già esistente in capo ai professionisti di dotarsi di polizza assicurativa per
la copertura dei rischi di natura professionale, a carico degli stessi
professionisti come precisato all’art. 24, co. 4 del codice.
Sulla
base delle richieste degli operatori del mercato, si è ritenuto, altresì,
opportuno richiamare la previsione di cui all’art. 36, co. 5, del codice che
prevede, in caso di ricorso alla procedura negoziata, la verifica dei requisiti
solo sull’aggiudicatario, specificando che tale verifica deve riguardare anche
quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera
di invito. È stato, pertanto, inserito alla Parte III, il punto 1.3.
In
un’ottica di semplificazione delle Linee guida, alla Parte IV, punto 2.2.3.1. è
stata eliminata la precisazione «La distribuzione delle quote tra mandataria e
mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di
gara», in virtù di analoga previsione introdotta dal decreto correttivo
all’art. 83, co. 8, del codice, ritenendo che il richiamo della norma medesima
ai soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), sia da ritenersi
applicabile anche ai soggetti di cui all’art. 46, co. 1, lett. e) ed f).
Per
quanto concerne la Parte VII, relativa alla verifica e validazione della
progettazione, oltre ad alcuni interventi volti a rendere pienamente coerente
il testo del punto 1.6. con le indicazioni di cui alla tabella relativa ai
soggetti abilitati a effettuare la verifica e alla precisazione del settore IAF
di riferimento ai fini della certificazione di qualità (EA34), si è proceduto
ad ampliare le tipologie di servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione
del requisito del fatturato (punto 2.3., lett. a.), ricomprendendo anche i
servizi di progettazione e di direzione lavori, in analogia a quanto già
previsto per i servizi di punta (punto 2.3., lett. b.). Tale modifica,
richiesta da diversi partecipanti alla consultazione, consente di conseguire
più facilmente la qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara,
consentendo l’ingresso nel mercato anche di operatori che svolgono
prevalentemente attività di progettazione o di direzione lavori.
Sempre
sulla base delle richieste pervenute dagli stakeholders, l’orizzonte temporale
di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di fatturato e dei servizi
svolti, è stato uniformato a quello previsto per i servizi di ingegneria e
architettura, attesa l’applicazione alle procedure di affidamento dei servizi
di verifica delle regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura (cfr. Parte Vii, punto 2.2.).
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