Il Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937 ha
riconosciuto la possibilità di non aderire alle convenzioni Consip se la
stazione appaltante risparmia appaltando in autonomia. Anche se la convenzione
Consip, di norma, è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche, la
scelta della stazione appaltante è legittima e giustificata se è dimostrato di
aver acquisito il contratto per proprio conto, a condizioni economiche più
favorevoli. Il risparmio rispetto agli importi definiti dalla Consip è
condizione sufficiente, nell’attuale ordinamento giuridico, per non acquisire
il servizio, la fornitura o il lavoro, tramite una convenzione Consip.
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