Con
il decreto 16 gennaio 2018, n. 14, il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ha fissato le regole per le procedure e gli schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali.
Il
provvedimento reca la disciplina di attuazione dell'articolo 21, comma 8 del
nuovo Codice dei contratti - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - come
modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
Il
decreto 16 gennaio 2018, n. 14 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57
del 9 marzo 2018 ed è entrato in vigore il 24 marzo 2018.
Il
provvedimento si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi
triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di
forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione
2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi
e forniture.
È
abrogato a decorrere dal 24 marzo 2018 – cioè dalla data di entrata in vigore
del decreto n. 14/2018 - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5
dicembre 2014.
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