Con
la circolare n. 6 del 29 marzo 2018, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro
analizza la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.
276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di
solidarietà disciplinato dalla predetta norma trovi applicazione anche
nelle ipotesi di subfornitura. “Com’è noto”, ricorda la circolare dell'INL,
“l’art. 29, comma 2, prevede che in caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. Alla luce del dato letterale della norma, il Giudice
remittente ha ritenuto che la limitazione del regime di solidarietà ai soli
casi espressamente previsti – di appalto e subappalto – avrebbe negato la
medesima garanzia legale ai dipendenti del subfornitore, parimenti coinvolti in
processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo, in
contrasto con l’art. 3 e 36 della Cost.
Va
rammentato, in proposito, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
aveva già avuto modo di soffermarsi sul campo di applicazione dell’art. 29,
nella nota prot. 5508 del 19 marzo 2012, manifestando l’opinione di una
possibile estensione del regime della solidarietà al contratto di subfornitura
sul presupposto della sussistenza, anche in tal caso, di un controllo diretto
ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente.
Sotto
tale aspetto, peraltro, al fine di dare maggiore tutela ai lavoratori impiegati
nell’esecuzione delle prestazioni negoziali non inquadrabili in termini di
appalto o subappalto, il Ministero aveva dato rilevanza (cfr. interpello n.
2/2012) anche all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
sent. n. 6208/2008) che non escludeva la possibilità di applicare la
solidarietà nei rapporti tra consorzio aggiudicatario dell’appalto e imprese
consorziate esecutrici dovendosi dare prevalenza, a parere dei giudici, alla
funzione di garanzia sostanziale proprio del regime di solidarietà rispetto
alla qualificazione giuridica del negozio richiamata nella norma.
Con
la recente sentenza n. 254/2017, la Corte Costituzionale è intervenuta
sull’ambito applicativo del citato art. 29, superando le questioni poste dal
Giudice remittente attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata
della norma basata sulla ratio della responsabilità solidale; la Corte,
infatti, chiarisce che la ratio della norma risiede nella necessità di
“evitare
il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra
titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a
danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale” e
pertanto “non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in
contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei
confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto
che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i
livelli del decentramento”.
In
ragione di ciò l’art. 29 va interpretato nel senso che “il committente è
obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti
lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla
rilevando, nell’economia dell’argomentare della Corte, che il contratto di
subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale
autonomo. Diversamente, per la Corte appare più rilevante constatare, alla luce
del precetto costituzionale dell’art. 3, che nell’ambito del contratto di
subfornitura le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati sarebbero ancora
più pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la
“strutturale debolezza” del datore di lavoro/subfornitore.
Il
principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere anche alle esigenze
di tutela già emerse nell’ambito, ad esempio, dei rapporti tra consorzio e
società consorziate – cui si è accennato – perché anche in tal caso, viene in
rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una
“dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione
lavorativa.
Inoltre,
l’interpretazione della Corte spiega effetti sulle ipotesi di distacco ex art.
30 del D.Lgs. n. 276/2003 e del distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016
comportando l’applicazione dell’art. 29, comma 2, tra società estera
distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la
prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto
ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (cfr. art.
4, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016).
Restano
ferme le altre disposizioni che dettano una disciplina specifica del regime di
solidarietà, mutuata dall'art. 29, comma 2 ma adattata alle peculiarità delle
tipologie contrattuali cui si riferiscono (v. ad es. somministrazione di
lavoro, contratto di trasporto ecc.).”
Nessun commento:
Posta un commento