Nota
di lettura dell'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) al decreto
del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 relativo al “Testo
aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni”.
APPROVAZIONE
ED ENTRATA IN VIGORE. In data 20 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018
recante: “Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni”, di cui al
DPR n. 380/2001 e al DL n. 136/2004 convertito in legge n. 186/2004, su cui è
stata sancita l’Intesa nella seduta della Conferenza Unificata del 22 dicembre
2016.
Ai
sensi dell’art. 52 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. le nuove norme tecniche, in
sigla NTC 2018, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei
rispettivi decreti in Gazzetta Ufficiale e pertanto il 22 marzo 2018.
Per
quanto attiene il periodo transitorio, avremo che per le opere in corso di
esecuzione al 21 marzo 2018, così come per i progetti definitivi o esecutivi
già affidati alla stessa data, sarà possibile continuare ad applicare la
normativa con la quale sono state progettate, a condizione che la consegna dei
lavori avvenga entro il 22 marzo 2023 (5 anni dalla data di entrata in vigore).
In tutte le altre fattispecie sarà necessario fare riferimento alle nuove
norme.
CONTENUTI.
Con le NTC 2018 si porta a termine l’aggiornamento delle norme tecniche del
2008 e si definiscono, tra le altre cose:
-
I criteri generali tecnico costruttivi per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici e per il loro consolidamento;
-
I criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
-
Le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali quali:
ponti, dighe, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
-
La protezione delle costruzioni dagli incendi.
CONFRONTO
CON LE NTC 2008. Rispetto alle Norme Tecniche del 2008 il testo è stato
parzialmente rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in
relazione all’evoluzione tecnico-scientifica del settore delle costruzioni sia
a seguito dell’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di prodotti
da costruzione, nonché nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione
delle norme nazionali con i documenti normativi europei, fra cui gli
Eurocodici.
La
sicurezza strutturale degli edifici, e quindi la pubblica incolumità, è uno dei
temi cardine su cui sarà posta altissima attenzione nelle nuove costruzioni,
con regole in generale molto stringenti, ma più flessibili negli edifici esistenti.
Il grosso nodo rimane, infatti, il “costruito” poiché sono urgenti le richieste
di riqualificazione in chiave antisismica dell’edificato; richieste coerenti
con il concetto di “consumo di suolo zero” e con il “recupero di aree
degradate” per innalzarne il livello di vivibilità.
RINVIATO
IL FASCICOLO DEL FABBRICATO. Nel corso dell’istruttoria del provvedimento in
Conferenza Unificata si è discusso circa l’introduzione del vincolo del
fascicolo di fabbricato, tra gli strumenti primari di monitoraggio dei
territori, prospettando la necessità di sviluppare una proposta nell’ambito
della revisione, in via di attuazione, del T.U. sull’edilizia (DPR 380/2001 e
ss.mm.ii.) per il quale è stato costituito un tavolo tecnico.
L’introduzione
del vincolo del Fascicolo di Fabbricato - che dovrà essere discussa all’interno
del tavolo sulla riforma del T.U. sull’edilizia - dovrà essere anticipata da
una propedeutica analisi dettagliata degli oneri finanziari e gestionali
connessi che impatteranno sui Comuni, nonché dall’ipotesi di introduzione di
una misura quale l’obbligo dell’attestazione di classificazione sismica per
tutti gli edifici pubblici e privati, sul modello sisma-bonus.
LA
CIRCOLARE APPLICATIVA E LE APPENDICI AGLI EURO CODICI. In sostituzione della
precedente circolare 2 febbraio 2009, n. 617 (diffusa a seguito delle NTC
2008), dovrà essere emanata a breve la circolare applicativa delle NTC 2018. Ad
ulteriore completamento del quadro normativo dovranno essere pubblicate,
infine, le “Appendici nazionali agli Eurocodici strutturali” che potranno
quindi essere utilizzati a livello nazionale, secondo quanto stabilito dalla
Raccomandazione UE 11/12/2003, dando così piena attuazione alle nuove NTC 2018.
La
circolare applicativa potrà, tra l’altro, essere occasione per affrontare in
modo risolutivo questioni problematiche riconducibili a pronunce della dottrina
e giurisprudenza contrastanti.
In
particolare vi è stata una sentenza che ha proposto alcuni principi che
appaiono in contrasto con le Norme Tecniche per le Costruzioni, invocando una
generica “non prevedibilità dei terremoti” a supporto della necessità immediata
di adeguamento (o miglioramento) senza accettare la logica della
“programmazione per priorità” risultante dall’apparato normativo vigente, dal
quale risulta che in caso di inadeguatezza per “azioni non controllabili
dall’uomo” (tra cui il sisma) non c’è l’obbligatorietà dell’intervento e che
“le decisioni dovranno essere calibrate in relazione alla gravità
dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alla
classe d’uso” (Circolare Ministero Infrastrutture 2 febbraio 2009, n.617).
GLI
EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI. Tra le novità delle NTC 2018, l’esatta
individuazione degli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere
raggiunti in caso di “miglioramento” (riservato agli immobili storici) o di
“adeguamento” degli edifici scolastici esistenti, pari rispettivamente ai
valori di 0,6 e 0,8.
Come
noto, la O.P.C.M 20 marzo 2003, n. 3274, ha introdotto (art. 2, comma 3)
“l’obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei proprietari”
delle opere di particolare rilevanza (scuole, ospedali, ecc.), esentando da
tale vincolo “le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al
1984”, sempreché la classificazione sismica del territorio sia rimasta quella
definita all’epoca della costruzione (Art. 2, comma 5).
Da
tempo la Protezione Civile (circolare 4 novembre 2010, n. DPC/SISM/0083283) ha
fornito chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche di vulnerabilità
sismica specificando che, per legge, la verifica è obbligatoria ma non lo è
l’intervento e che “la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle
opere … sarà tenuta in considerazione nella redazione dei piani triennali ed
annuali … nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa
in sicurezza antisismica …”. È stato anche chiarito che “il termine adeguamento
è usato in senso generico e può comprendere anche le fattispecie del
miglioramento e della riparazione locale”.
Nelle
NTC 2018 (punto 8.4.3) sono definiti gli interventi in presenza dei quali
l’adeguamento sismico è obbligatorio (“a) sopraelevare la costruzione; b)
ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali
da alterarne significativamente la risposta; c) apportare variazioni di
destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in
fondazione superiori al 10%... d) effettuare interventi strutturali volti a
trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino
ad un sistema strutturale diverso dal precedente, …; e) apportare modifiche di
classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di
classe IV.”). In assenza di tali interventi, l’adeguamento sismico non è
obbligatorio.
GLI
EDIFICI SCOLASTICI DELLE ZONE A RISCHIO 1 E 2. Il decreto legge 9 febbraio
2017, n. 8 (convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e poi
integrato dall'art. 11-ter, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123) all’art. 20-bis ha
stanziato le risorse (euro 105.112.190,27) per l’effettuazione delle verifiche
di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a
rischio sismico 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi
che risulteranno necessari a seguito delle verifiche.
Le
risorse per gli interventi di adeguamento/miglioramento o sostituzione,
saranno, invece, assegnate a decorrere dall'anno 2018, nell'ambito della programmazione
nazionale unica degli interventi in edilizia scolastica predisposta in
attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Il
comma 4 dello stesso art. 20-bis del citato decreto legge 8/2017 stabilisce che
“Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle
zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei
comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve
essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica”.
GLI
EDIFICI SCOLASTICI DELLE ZONE A RISCHIO 3 E 4. Gli enti locali dovranno
recuperare nel proprio bilancio le risorse per le verifiche degli edifici
ricadenti nelle zone 3 e 4 oppure potranno, in parte, inserire le verifiche
all’interno dei progetti che candideranno al finanziamento del “fondo per la
progettazione” istituito e finanziato dall’art. 1, cc. 1079 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione al quale è stata definita intesa
in Conferenza Unificata in data 8 marzo 2018 sul testo di un decreto che sarà
pubblicato nelle prossime settimane.
Anche
per gli edifici ricadenti nelle zone 3 e 4, le risorse per gli interventi
saranno assegnate nell'ambito della programmazione nazionale unica degli
interventi in edilizia scolastica.
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