Entrerà
in vigore il 25 aprile 2018 il regolamento del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – decreto 19 gennaio 2018, n. 31 - con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104,comma 9, del nuovo Codice dei contratti - decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50.
Il
regolamento è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta
Ufficiale n.83 del 10 aprile 2018.
Il
decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla
data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
È
abrogato il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 2004, n.
123.
Sono
approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli
35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le
garanzie possono essere rilasciate anche congiuntamente da piu' garanti. In
tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati
per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto
che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote
opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore.
Le
quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero
indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso,
all'importo complessivo garantito.
Le
garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato
A - Schemi Tipo».
A
fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori
presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato
B - Schede Tecniche», debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal
contraente.
Le
disposizioni del decreto si applicano ai settori ordinari, e anche nei settori
speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di
garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente
decreto.
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