Sulla Gazzetta Ufficiale
n.88 del 16 aprile 2018,
è stato pubblicato un altro decreto del MIT – decreto 31 gennaio 2018 – che
determina i limiti dei compensi del Collegio arbitrale, di cui all'art. 209, comma
16 e all'art. 216, comma 22 del Codice dei contratti pubblici.
Il
decreto definisce i criteri e la tabella per i compensi.
Il
ricorso all’arbitrato consente la risoluzione di controversie, nell’ambito
degli appalti pubblici, in modo alternativo rispetto ai classici rimedi
giurisdizionali. Il Codice dei Contratti pubblici prevede, infatti, che possono
essere deferite ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario.
L'arbitrato
si applica, inoltre, anche alle controversie relative a concessioni e appalti
pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a
partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una
società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture
finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
Il decreto 31 gennaio
2018 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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