Il
nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di
protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21
dicembre 1989 si applica – con alcune eccezioni - a decorrere dal 21
aprile 2018.
La
nuova divisione in categorie - di cui si fa riferimento all’articolo 18 del
Capo IV del Regolamento 2016/425 – è contenuta nell’allegato I. Le definizioni
delle singole categorie, formulate in modo semplice, si basano in particolare
sull’entità del rischio da cui il DPI deve proteggere. E la categoria III è
estesa a ulteriori rischi, rispetto a quelli riportati nel D.Lgs. 475/1992.
L’Allegato
I contiene infatti le nuove categorie di rischio dei DPI.
Le
categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono
destinati a proteggere gli utilizzatori sono tre.
La
categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a)
lesioni meccaniche superficiali;
b)
contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con
l'acqua;
c)
contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d)
lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle
lesioni dovute all'osservazione del sole);
e)
condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
La
categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare
conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con
riguardo a quanto segue:
a)
sostanze e miscele pericolose per la salute;
b)
atmosfere con carenza di ossigeno;
c)
agenti biologici nocivi;
d)
radiazioni ionizzanti;
e)
ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una
temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f)
ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una
temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g)
cadute dall'alto;
h)
scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i)
annegamento;
j)
tagli da seghe a catena portatili;
k)
getti ad alta pressione;
l)
ferite da proiettile o da coltello;
m)
rumore nocivo”.
E
la categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie
I e III”.
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