Con
la sentenza n. 2079/2018 pubblicata il 3 aprile, la quinta sezione del
Consiglio di Stato ha ribadito l'obbligo per le stazioni appaltanti di non
invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli
appalti cd. “sotto soglia”.
Ciò
“al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al
gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle
informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei
mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Consiglio di Stato, Sez.VI,
31 agosto 2017, n.4125)”.
Tale
principio “è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore,
quello degli appalti 'sotto soglia', nel quale è maggiore il rischio del
consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale
da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari
della fornitura o del servizio”.
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