Il
principio della suddivisione in lotti di un appalto, previsto dall’art. 51,
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può essere derogato, seppur attraverso una
decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta
discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e
proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla
decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse dimensioni” in lotti.
Così
la quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2044/2018 pubblicata il
3 aprile.
La
V Sezione del CdS ha chiarito che se è vero che l’art. 51 del nuovo Codice dei
contratti ha mantenuto il principio della suddivisione in lotti, al fine di
favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare
pubbliche, già previsto dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163, tuttavia, nel nuovo regime, il principio non risulta posto in termini
assoluti ed inderogabili, giacché il medesimo art. 51, comma 1, secondo periodo
afferma che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione
dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella
relazione unica di cui agli artt. 99 e 139”.
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