Nell'Adunanza
della Commissione speciale del 16 marzo 2018, il Consiglio di Stato ha reso
parere favorevole - n. 966 del 13 aprile 2018 -, con osservazioni, sullo schema
di aggiornamento delle Linee guida n. 2 del 2016 dell'Autorità anticorruzione
(Anac) sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Anac,
con nota in data 14 febbraio 2018, ha chiesto al Consiglio di Stato di
esercitare le proprie funzioni consultive in relazione alle Linee guida di
aggiornamento ed adeguamento delle Linee guida n. 2/2016, adottate dalla stessa
Autorità in attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”, alle disposizioni del d.lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 (c.d. decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici).
Con
la nota in questione l’Anac ha sottolineato che le modifiche apportate dal c.d.
‘Decreto correttivo’ al Codice hanno riguardato in particolare: i) l’ambito
oggettivo di applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (OEPV) secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo e ii) l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso
della componente economica (il cui valore massimo non può eccedere il 30 per
cento del totale secondo l’attuale formulazione del comma 10-bis dell’articolo
95).
OSSERVAZIONI
GENERALI. Nelle “Osservazioni generali sul testo” contenute nel suddetto parere
n. 966 del 13 aprile 2018, il Consiglio di Stato osserva che “al momento della
loro adozione (21 settembre 2016, ad appena cinque mesi dall’entrata in vigore
del nuovo ‘Codice’) le Linee guida n. 2 hanno assolto al rilevantissimo compito
di chiarire (sia pure con portata non vincolante) l’ambito di applicazione e la
portata della nuova disciplina codicistica in tema di criteri di
aggiudicazione.
L’Autorità
ha del tutto correttamente dato atto di tale impostazione generale,
rappresentando che le Linee guida n. 2 avessero in primis la finalità di
facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici nella gestione
della nuova disciplina, nonché di fornire indicazioni operative per il calcolo
dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di
attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che
compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.
Ebbene,
se – per un verso – deve darsi atto che nella prima fase di attuazione del
D.lgs. 50 del 2016 le Linee guida n. 2 abbiano assolto in modo adeguato alle
richiamate (e limitate) finalità, deve anche osservarsi che, in sede di
adeguamento del testo (la cui adozione avverrà a circa due anni dall’entrata in
vigore del ‘Codice’), sarebbe stato auspicabile ampliare il campo di indagine
al fine di offrire agli operatori del settore uno strumento ancora più utile
per la gestione delle procedure di aggiudicazione.
Del
resto, il comma 2 dell’articolo 213 del ‘Codice’ (i.e.: la disposizione che
abilita l’ANAC all’adozione anche di linee guida non vincolanti) prevede che
gli atti di regolazione siano finalizzati (inter alia) a promuovere
l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché a
favorire lo sviluppo delle migliori pratiche.
La
medesima disposizione stabilisce, altresì, che al fine del migliore esercizio
della regolazione flessibile, l’Autorità si avvale dei metodi della verifica di
impatto della regolazione al fine di non confinare l’attività di rule making in
una dimensione – per così dire – ‘statica’, ma di conferirle un ruolo dinamico
e duttile rispetto all’evoluzione del sistema.
Il
‘Codice’ assegna in tal modo all’attività di regolazione flessibile il
rilevante compito di tenere conto (secondo la logica propria della verifica di
impatto della regolazione) delle esperienze applicative al fine di riorientare,
secondo una logica iterativa, le linee di indirizzo rivolte agli operatori. Sotto
tale aspetto la metodica della verifica di impatto presenta un valore aggiunto
particolarmente significativo in relazione all’attività di regolazione
subprimaria, attesa la maggiore flessibilità e più agevole modificabilità che
caratterizza tale attività rispetto alla tipica disciplina di fonte primaria.”
Il
CdS evidenzia che “a due anni circa dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’
sarebbe stato forse utile non limitare (come, pure, si era comprensibilmente
fatto nel settembre del 2016) il campo di indagine alle sole indicazioni
operative per il calcolo dell’OEPV, ma di estendere l’ambito dell’atto di
regolazione ad obiettivi più ampi, valorizzando in modo adeguato l’esperienza
applicativa del primo biennio.
Le
Linee guida in esame, ad esempio, forniscono utili indicazioni in ordine alla
definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione che devono essere
sottesi alla costruzione degli elementi o criteri di valutazione.
Esse,
tuttavia, non forniscono criteri per orientare la discrezionalità delle
amministrazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione nelle ipotesi in
cui (ai sensi del comma 4 dell’articolo 95) è comunque ammesso il ricorso al
criterio del minor prezzo.
In
definitiva, il testo in esame fornisce utili indicazioni circa la gestione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, dando per acquisita l’opzione per tale criterio, ma
non fornisce alcuna indicazione di carattere generale volta ad orientare con un
ragionevole grado di certezza la scelta delle amministrazioni nelle ipotesi in
cui la scelta per tale criterio sia meramente opzionale.
Ebbene,
a due anni circa dall’entrata in vigore del ‘Codice’ e valorizzando in modo
adeguato l’esperienza conoscitiva maturata con l’applicazione dell’articolo 95,
sarebbe stato indubbiamente utile arricchire il testo in esame con indicazioni
volte ad orientare in modo più consapevole la scelta per l’uno o l’altro
criterio di aggiudicazione”.
Secondo
la Commissione speciale del Consiglio di Stato, “un ulteriore utile indicazione
operativa per le stazioni appaltanti avrebbe potuto riguardare la previsione
del nuovo comma 14-bis dell’articolo 95 (per come introdotto ad opera del
‘decreto correttivo’ del 2017), secondo cui “in caso di appalti aggiudicati con
il criterio [dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo], le
stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di
opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.
La
ratio di fondo che ha ispirato in parte qua la novella legislativa è piuttosto
evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del
progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell’articolo 59 del
‘Codice’), l’aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato è
spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium
della procedura (e, in particolare, l’offerta di opere aggiuntive rispetto a
quelle incluse nella progettazione esecutiva).
Tale
previsione primaria, tuttavia, determina l’effetto di rendere ben difficile per
le stazioni appaltanti la concreta individuazione degli elementi qualitativi
dell’offerta nell’ambito di un criterio (quello dell’OEPV) che, pure, dovrebbe
garantirla in massimo grado.
Ed
infatti, l’esistenza di un duplice vincolo (quello derivante dalla sostanziale
immodificabilità della progettazione e quello – nuovo – derivante dalla non
valuatabilità di opere aggiuntive) rende quanto mai difficoltosa l’enucleazione
di criteri idonei a valutare gli aspetti qualitativi dell’offerta.
Ebbene,
ritiene la Commissione speciale che le Linee guida in esame avrebbero potuto
(al richiamato fine di garantire la promozione dell’efficienza e della qualità
dell’attività amministrativa, nonché l’omogeneità dei procedimenti
amministrativi) fornire indicazioni di grande utilità pratica al fine di
impostare in modo adeguato la gestione del criterio di aggiudicazione in esame,
alla luce dei nuovi vincoli di cui al comma 14-bis dell’articolo 95.
Anzi,
l’auspicata formulazione di indicazioni operative intese a suggerire alle
stazioni appaltanti metodologie e parametri di valutazione della qualità delle
offerte, in caso di procedure basate su un progetto esecutivo e sul criterio di
aggiudicazione dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
permetterebbe, al contempo, una gestione più utile ed efficace delle procedure,
consentirebbe di superare un’impasse amministrativa, che, diversamente,
risulterebbe di ardua soluzione, e realizzerebbe, in definitiva, proprio quel
compito di supporto e di orientamento che il Legislatore ha inteso affidare
all’ANAC (e che non può, nella fattispecie, intendersi esaurito da un
adeguamento meramente formale del documento originario alle disposizioni introdotte
dal decreto legislativo correttivo)”.
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