ANAC ha presentato il risultato dell'indagine conoscitiva avviata nel luglio scorso dall'Autorità nazionale anticorruzione e
dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica. L’indagine
ha riguardato affidamenti autonomamente disposti dalle amministrazione dello
stato, da altre amministrazioni, enti e società pubbliche, nonché da enti del
servizio sanitario nazionale, per importi pari o superiori alle soglie
comunitarie, relativamente a categorie merceologiche (energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile) per le quali si sarebbe dovuto fare ricorso
obbligatoriamente all’acquisto centralizzato mediante Convenzioni Consip o
Centrale d’acquisto regionale.
È
emerso che “nella maggior parte dei casi esaminati le amministrazioni, gli enti
e le società pubbliche, diverse dalle amministrazioni statali, destinatarie
delle richieste istruttorie, hanno giustificato l’affidamento “in deroga”, con l’intervenuta
stipulazione di contratti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto
a quelle indicate in convenzione. Nel dettaglio, si è evidenziata una generale
convenienza sia in termini di ribasso sui prezzi in convenzione
(particolarmente significativa soprattutto nel settore energia) sia, in alcuni
casi, in termini di migliori condizioni contrattuali concernenti le modalità di
erogazione della fornitura o del servizio e l’immodificabilità dei prezzi
convenuti per tutta la durata della prestazione. In alcuni casi la mancata
adesione alla convenzione è stata giustificata in virtù di una dichiarata
impossibilità di adesione alla convenzione per inesistenza dello specifico
prodotto o per incompatibilità delle previste condizioni con le effettive esigenze
funzionali dell’amministrazione. Nel restante 10% circa dei casi si rendono,
invece, necessari ulteriori approfondimenti istruttori, non avendo la stazione
appaltante giustificato l’affidamento autonomo in termini di avvenuto
conseguimento di condizioni economiche migliorative”.
Per
quanto riguarda gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, “si è riscontrato
che nel 70% l’affidamento autonomamente disposto è stato giustificato con
l’impossibilità di aderire alla convenzione per mancanza del prodotto o per
inidoneità della convenzione medesima a soddisfare le proprie specifiche
esigenze funzionali. Nel restante 30% la mancata adesione è stata giustificata
da asseriti risparmi di spesa che, in quanto non consentiti dalla relativa
disciplina normativa, risultano suscettibili di un ulteriore approfondimento
istruttorio”.
Quanto
alle amministrazioni statali centrali e periferiche, “l’indagine ha rilevato
che nel 70% dei casi la mancata adesione è dipesa dall’assenza del prodotto in
convenzione o comunque dalla non conformità delle condizioni previste alle
specifiche esigenze della stazione appaltante. Il restante 30% degli interventi
esaminati risulta, invece, suscettibile di un ulteriore approfondimento
istruttorio in considerazione delle motivazioni addotte a sostegno
dell’affidamento autonomamente disposto, quali: pregressa morosità della
stazione appaltante; necessità di procedere in somma urgenza ed affermato
risparmio di spesa, da ritenersi, in realtà, non consentito stante l’obbligo di
legge previsto per tali amministrazioni”.
“Dagli
esiti dell’indagine, sono emersi profili di interesse per l’attività di
vigilanza demandata istituzionalmente all’ANAC, avendo riscontrato numerosi
casi di affidamenti diretti, in apparente assenza delle necessarie condizioni
di legge, di proroghe di precedenti forniture e ripetizioni di servizi analoghi
in mancanza dei relativi presupposti, nonché gravi situazioni di morosità da parte
di soggetti pubblici che, di fatto, hanno impedito l’adesione alle relative
convenzioni.
Su
tutte le risultanze saranno effettuati ulteriori accertamenti anche sulla
veridicità dei dati indicati”.
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