Sentenza
del Consiglio di Stato, quinta sezione n. 4901/2014 del 2 ottobre 2014.
Quando
il proprietario di un fondo confinante con un'area interessata da intervento
edilizio censura, dinanzi al giudice amministrativo, titoli edilizi per la
violazione delle prescrizioni generali in materia di distanze di cui al D.M.
1444/1968, va tenuto conto - al fine di vagliare la tempestività del ricorso in
sede giurisdizionale - della specificità delle suddette censure, che attengono
a profili di illegittimità suscettibili di apprezzamento in ragione del mero
inizio dell’attività costruttiva. In tale ipotesi è proposto in ritardo il
ricorso in sede giurisdizionale, laddove risulti attestato da verbale di
sopralluogo di Polizia Municipale che, ben oltre 60 giorni prima dalla
proposizione del ricorso, erano già state erette le mura perimetrali del contestato
edificio, per cui, anche se i lavori non risultavano ancora ultimati, era di
facile rilevazione la difformità dell'opera dai limiti sulle distanze tra
edifici invocati dal ricorrente.
Secondo
il CdS, chi ritiene sia intervenuta una violazione di un vincolo di
inedificabilità, ha il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi
legittimi. A tale scopo non è indispensabile, ai fini della decorrenza del
termine di impugnazione, la conoscenza di tutti gli elementi del permesso di
costruire: è sufficiente che sia nota l'esistenza e la lesività del titolo,
dato che resta sempre salva la possibilità di proporre motivi aggiunti, qualora
dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano
ulteriori profili di illegittimità (cfr. Consiglio di Stato, sez, V, 12 luglio
2010, n. 4482).
Il
Consiglio di Stato osserva, inoltre, che se il principio cardine cui ancorare
la conoscenza piena va individuato nell'ultimazione dei lavori, è anche vero
che tale principio non può essere invocato da chi assume che l'intervento
edilizio sia ex se lesivo, in relazione alla presenza di vincoli (anche
distanze), in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile
all'atto dell'inizio delle attività di cantiere.
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