Sussiste
il divieto per l’Amministrazione, sia a seguito di dichiarazioni correttive del
partecipante, sia in conseguenza della sua attività interpretativa volta a
riscontrare la reale volontà dell'offerente, di sottoporre l’offerta affetta da
anomalia ad operazioni manipolative e di adattamento non previste nella lex
specialis, venendo, diversamente facendo, violata la par condicio dei concorrenti
e l’affidamento da essi riposto nelle regole di gara per modulare la rispettiva
offerta, nonché il principio di buon andamento, speditezza e trasparenza
dell’azione amministrativa, per via di incertezze e rallentamenti che
andrebbero a connotare la procedura (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 11 luglio
2013, n. 1699; Sez. III, sent. 23 marzo 2012, n. 3731; T.A.R. Perugia – Umbria,
Sez. I, sent. 27 febbraio 2013, n. 122; T.A.R. Catania – Sicilia, Sez. III,
sent. 21 dicembre 2006, n. 2514).
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